Contratti di appalto, dalle Entrate chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di bollo – SCARICA pdf con tutte le indicazioni aggiornate

Contratti di appalto, dalle Entrate chiarimenti sull'applicazione dell’imposta di bollo. Indicazioni nella Risposta n. 35/2018

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Con riferimento al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo ai capitolati e al computo metrico che fanno parte del contratto di appalto per lavori e servizi, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 35/2018, fa presente che il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 50 del 2016. In particolare, l’articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14-bis al richiamato articolo 32 che stabilisce “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”.

Di cosa parliamo in questo articolo:

Rispetto alla disciplina precedente, per quanto di interesse, è venuto quindi meno l’obbligo di richiamare tali documenti nell’ambito del contratto.

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai capitolati oggetto del quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto (termini entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell’appalto), sono riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

Al riguardo, si confermano, dunque, i chiarimenti già resi dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002.

Per quanto concerne inoltre il trattamento agli effetti dell’imposta di bollo del computo metrico estimativo, con la stessa risoluzione n. 97 del 2002 è stato precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati. Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientra tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del DPR n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR. n. 642 del 1972 si verifica il caso d’uso quando “…gli atti, i documenti, e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.

Relativamente al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo alle offerte economiche, formulate dagli operatori nell’ambito del MEPAB, non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, si può ritenere applicabile anche nel caso in esame quanto rappresentato con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013.

Ciò in quanto, l’iter procedurale del mercato elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano (MEPAB) è sostanzialmente analogo a quello della mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); entrambe le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono, infatti, soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016.

In merito al quesito concernente il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo del documento riepilogativo del contenuto dell’offerta economica generato automaticamente dal sistema, si ritiene che il documento in questione non assume un’autonoma rilevanza ai fini dell’imposta di bollo rispetto al documento principale “offerta economica”. Lo stesso assolve, infatti, all’unica funzione di riepilogare il contenuto dell’offerta e, come tale, non rientra nell’ambito delle “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, (…), descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti”, di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima del DPR n. 642 del 1972.

Con un altro quesito viene chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, alle istanze/dichiarazione di partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica come previsto dall’articolo 23–bis dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Tale articolo al comma 1, stabilisce che “Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e richiedere l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale in capo all’aggiudicatario, successivamente alla valutazione delle offerte. In tal caso la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito”.

Relativamente al trattamento tributario da riservare ai fini dell’imposta di bollo alle istanze/dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara, si osserva che l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR n. 642 del 1972, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le “…Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

In linea generale, quindi, le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

In deroga alla predetta disposizione, la tabella allegata prevede specifiche previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti.

In particolare, l’articolo 14 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta, in modo assoluto, dall’imposta di bollo le “Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4/1/1968, n. 15 (ora articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000) e successive modificazioni ed integrazioni”.

La previsione esentativa di cui al richiamato articolo 14 della tabella concerne la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali mediante dichiarazioni rilasciate dall’interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorietà.

Fatte tali premesse, per quanto concerne il caso di specie, esaminati i documenti allegati all’istanza di interpello contenenti una serie di notizie e di dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi non possano essere ricondotti nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.

Indipendentemente dal contenuto e dalla valenza giuridica delle dichiarazioni rese, le stesse sono, infatti, rilasciate all’interno della cosiddetta “dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara”.

Tale dichiarazione non si limita, infatti, alla semplice comunicazione di requisiti ma contestualmente e prevalentemente contiene una richiesta volta all’ottenimento di un provvedimento quale la partecipazione alla procedura di gara.

Pertanto, di ritiene che la stessa debba essere assoggettata ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa, allegata al DPR n. 642 del 1972.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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