Recupero del patrimonio edilizio: il bonus ristrutturazioni 2020

Di cosa parliamo in questo articolo:
Bonus ristrutturazioni per interventi di recupero edilizio
Rientrano tra gli interventi di recupero edilizio: ristrutturazioni edilizie, restauro, risanamento ecc… . Negli anni sono stati introdotti vari incentivi fiscali statali per accelerare la realizzazione di questi interventi in modo da ammodernare il patrimonio edilizio italiano, renderlo meno energivoro, più sicuro e più sostenibile oltre che confortevole per chi ci abita. Alcuni, come il bonus ristrutturazioni edilizie è specifico per il recupero del patrimonio edilizio.
Questo bonus fa riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/86 – Testo unico delle imposte sui redditi -, e al successivo Decreto Legge n. 83/2012 che ha portato la detrazione al 50% la spesa massima a 96.000 per unità immobiliare.
Questa percentuale e questo limite sono validi fino al 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 si tornerà a una detrazione del 36% e al limite massimo di 48.000 euro.
La detrazione è di tipo IRPEF e la si può avere in dieci quote annuali di uguale importo oppure si può scegliere l’alternativa della cessione del credito a terzi, quali banche, altri soggetti o intermediari finanziari.
Chi può usufruire degli incentivi fiscali
Possono accedere alla detrazione per ristrutturazione tutte le persone fisiche che devono versare l’Irpef, che risiedono o meno in Italia:
- proprietari o nudi proprietari
- imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra i beni strumentali o merce
- chi ha un diritto reale come: usufrutto, uso, abitazione o superficie
- locatari o comodatari
- soci di cooperative, divise e indivise
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Possono usufruire della detrazione, se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture anche:
- il familiare che convive con chi possiede o detiene l’immobile tra cui: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2016.
- il componente dell’unione civile, come indicato dalla legge n. 76/2016
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.
Se è stato fatto un compromesso o un contratto preliminare di vendita, l’acquirente dell’immobile può accedere all’agevolazione nel caso in cui:
- possiede l’immobile
- esegue gli interventi a proprie spese
- entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione è stato registrato il compromesso
Può richiedere la detrazione anche chi esegue a proprie spese i lavori per l’acquisto dei materiali.
In quali casi non viene riconosciuta la detrazione fiscale
In alcuni casi la detrazione fiscale non è riconosciuta e l’importo ricevuto viene chiesto indietro dagli uffici:
- non è stata fatta la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o nel bonifico mancavano alcuni elementi importanti come: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a cui è indirizzato il bonifico. L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione nei casi visti sopra: basta farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il destinatario del bonifico attesta di aver ricevuto il denaro e averlo incluso nella contabilità d’impresa.
- non vengono conservate e mostrate – se richiesto – le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
- non viene mostrata la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da chi richiede la detrazione
- le opere edilizie eseguite non seguono le indicazioni contenute nelle norme urbanistiche ed edilizie Comunali
- non sono state rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli obblighi contributivi. In questi casi non si perde l’agevolazione se si ha una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori che attesta di aver seguito le norme.
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