Recupero del patrimonio edilizio: il bonus ristrutturazioni 2020

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Bonus ristrutturazioni per interventi di recupero edilizio

Rientrano tra gli interventi di recupero edilizio: ristrutturazioni edilizie, restauro, risanamento ecc… . Negli anni sono stati introdotti vari incentivi fiscali statali per accelerare la realizzazione di questi interventi in modo da ammodernare il patrimonio edilizio italiano, renderlo meno energivoro, più sicuro e più sostenibile oltre che confortevole per chi ci abita. Alcuni, come il bonus ristrutturazioni edilizie è specifico per il recupero del patrimonio edilizio.

Questo bonus fa riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/86 – Testo unico delle imposte sui redditi -, e al successivo Decreto Legge n. 83/2012 che ha portato la detrazione al 50% la spesa massima a 96.000 per unità immobiliare.

Questa percentuale e questo limite sono validi fino al 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 si tornerà a una detrazione del 36% e al limite massimo di 48.000 euro.

La detrazione è di tipo IRPEF e la si può avere in dieci quote annuali di uguale importo oppure si può scegliere l’alternativa della cessione del credito a terzi, quali banche, altri soggetti o intermediari finanziari.

Chi può usufruire degli incentivi fiscali

Possono accedere alla detrazione per ristrutturazione tutte le persone fisiche che devono versare l’Irpef, che risiedono o meno in Italia:

  • proprietari o nudi proprietari
  • imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano tra i beni strumentali o merce
  • chi ha un diritto reale come: usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative, divise e indivise
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Possono usufruire della detrazione, se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture anche:

  • il familiare che convive con chi possiede o detiene l’immobile tra cui: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2016.
  • il componente dell’unione civile, come indicato dalla legge n. 76/2016
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.

Se è stato fatto un compromesso o un contratto preliminare di vendita, l’acquirente dell’immobile può accedere all’agevolazione nel caso in cui:

  • possiede l’immobile
  • esegue gli interventi a proprie spese
  • entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione è stato registrato il compromesso

Può richiedere la detrazione anche chi esegue a proprie spese i lavori per l’acquisto dei materiali.

In quali casi non viene riconosciuta la detrazione fiscale

In alcuni casi la detrazione fiscale non è riconosciuta e l’importo ricevuto viene chiesto indietro dagli uffici:

  • non è stata fatta la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o nel bonifico mancavano alcuni elementi importanti come: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a cui è indirizzato il bonifico. L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato che il contribuente non perde il diritto all’agevolazione nei casi visti sopra: basta farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il destinatario del bonifico attesta di aver ricevuto il denaro e averlo incluso nella contabilità d’impresa.
  • non vengono conservate e mostrate – se richiesto – le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
  • non viene mostrata la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da chi richiede la detrazione 
  • le opere edilizie eseguite non seguono le indicazioni contenute nelle norme urbanistiche ed edilizie Comunali
  • non sono state rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli obblighi contributivi. In questi casi non si perde l’agevolazione se si ha una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori che attesta di aver seguito le norme.
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