Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Ministero del Lavoro si esprime riguardo le modalità di designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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Le disposizioni di cui all’articolo 47 del decreto legislativo numero  81/08, stabiliscono che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza cosi come previsto dall’articolo  47, comma 2 della stessa legga. Questo avviene indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.

Alla luce di quanto evidenziato, il ministero del Lavoro rimarca alcuni punti fondamentali della normativa in esame. L’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo del datore di lavoro, il quale una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha però alcun titolo decisionale al riguardo.

Ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art. 47 del d.lgs. n. 81/08, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico”. In questo caso a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura.

Sempre nel caso di assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”, cosi come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro sarà tenuto a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità di cui al più citato articolo 52.

Il Ministero ricorda inoltre che l’Inail con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 ha fissato il termine per la comunicazione online dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende o unità produttive: “l’inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno” e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre.

Successivamente, l’INAIL con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 ha chiarito che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione. Infatti “l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.”

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