Che cosa è e a cosa serve il Documento di Gara unico Europeo elettronico?

Il Documento di Gara unico Europeo è uno strumento che agevola la partecipazione agli appalti pubblici.

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Il Documento di Gara unico Europeo è un auto-dichiarazione relativa all’idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese che funge da prova documentale preliminare in tutte le procedure di appalto pubblico al di sopra della soglia UE. L’autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici di attestare che essi: non si trovano in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare l’esclusione dalla procedura; rispettano i pertinenti criteri di esclusione e di selezione.

Solo l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare i certificati normalmente richiesti agli acquirenti pubblici a titolo di prova. In caso di dubbi potrebbero comunque essere richiesti anche ad altri partecipanti alcuni o tutti i documenti. Qualora la società fornisca i link ai rispettivi registri contenenti la documentazione, gli acquirenti devono potervi accedere direttamente. Ciò permetterà di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi connessi alla dimostrazione dell’ammissibilità dei partecipanti.

Le specifiche tecniche non fanno parte del Documento di Gara unico Europeo. Quest’ultimo è riferito esclusivamente alle condizioni di partecipazione (bando di preselezione) in termini di criteri di esclusione e di selezione.

Il DGUEe è la versione elettronica di tale autodichiarazione, messa a disposizione dalla Commissione europea sotto forma di modulo online.

Quali possibilità di usare il Documento di Gara unico Europeo elettronico esistono?

Le nuove direttive sugli appalti pubblici prevedono che il Documento di Gara unico Europeo sia fornito esclusivamente in formato elettronico. Per consentire il passaggio all’uso obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronica in tutti gli Stati membri, le versioni elettroniche e cartacee del Documento di Gara unico Europeo possono coesistere nel periodo transitorio fino al 18 aprile 2018.

Esistono quattro possibili usi del Documento di Gara unico Europeo elettronico:

  • Il servizio DGUEe fornito dalla Commissione europea;

  • Il modello dei dati DGUE, che permette l’integrazione del servizio DGUEe nei servizi nazionali per gli appalti elettronici e i bandi di preselezione;

  • Versione Open source della prima opzione, ovvero del servizio DGUEe. La versione open source è compatibile con il modello dei dati DGUE e alcuni elementi possono essere modificati per rispondere alle necessità dei diversi paesi;

  • Fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier; VCD).

Quali sono le funzionalità fornite dal servizio DGUEe? Il servizio DGUEe permette:

  • all’acquirente di compilare e riutilizzare un modello DGUE e determinare i criteri di esclusione e di selezione;

  • all’impresa partecipante di compilare, riutilizzare, scaricare e stampare il DGUE per una data procedura.

In futuro sarà inoltre possibile:

  • per l’impresa partecipante, vedere direttamente nel DGUEe quali prove possono essere usate per dimostrare di soddisfare uno specifico criterio senza dover controllare la prova corrispondente in e-Certis;

  • per l’acquirente, caricare tutti i DGUEe ricevuti dalle imprese partecipanti al fine di visualizzare un unico quadro generale delle autodichiarazioni presentate.

Aspetti generali dell’utilizzo del servizio DGUEe. È necessario fornire (come impresa) la prova originale?

Secondo il principio “winner-only” solo l’aggiudicatario dell’appalto sarà tenuto a presentare la prova originale. L’acquirente si riserva tuttavia il diritto di richiedere alle altre imprese partecipanti, in qualsiasi fase del procedimento, di presentare delle prove al fine di garantire un corretto svolgimento della procedura.
Laddove le prove siano gratuitamente disponibili (anche solo parzialmente) presso una banca dati nazionale pertinente, l’impresa partecipante può indicare il luogo dove reperire le prove richieste (ossia la denominazione del deposito, l’indirizzo del sito Internet, la denominazione del file, ecc.). In tal caso, l’acquirente è tenuto ad acquisirlo direttamente alla fonte indicata. Indicando tale informazione, l’impresa partecipante (o la persona in questione) acconsente che l’acquirente acquisisca tale documentazione (nel rispetto delle norme pertinenti sul trattamento dei dati personali).

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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