Quando l’RSPP deve essere interno? Facciamo chiarezza!

Corso Aggiornamento RSPP
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Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è una tra le più importanti figure della sicurezza sul lavoro istituite dal D. Lgs. n.81 del 2008, il Testo Unico sulla sicurezza. Si occupa di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Si tratta quindi di un ruolo fondamentale in qualsiasi contesto lavorativo: la persona incaricata infatti, come stabilito dalla normativa, deve possedere dei requisiti specifici e assolvere alcuni compiti precisi. Inoltre, il RSPP può essere una risorsa interna all’azienda stessa oppure un professionista esterno. Ma quando il RSPP può essere interno? Da cosa dipende la scelta tra RSPP interno o esterno? Esaminiamo la questione più nel dettaglio.

La figura del RSPP

Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 31 comma 2, nella terza sezione del Testo Unico riguardante proprio il servizio di prevenzione e protezione, prevede che:

“Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.”

La nomina del RSPP è uno degli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza e deve avvenire previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che rappresenta appunto i lavoratori di un’azienda negli aspetti concernenti salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il professionista designato al ruolo di RSPP, come abbiamo accennato inizialmente, può essere interno od esterno all’azienda e, in alcune situazioni definite, può essere perfino il datore di lavoro stesso a gestire in modo diretto il Servizio di Prevenzione e Protezione.

I compiti del RSPP prevedono un’approfondita conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro. I suoi obblighi e responsabilità sono:

  • redigere, in collaborazione con Datore di Lavoro, RLS e Medico Competente, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  • fare un’analisi del rischio individuando i fattori di rischio, valutandoli e stabilendo misure di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;
  • determinare le procedure di sicurezza per ciascuna attività aziendale;
  • progettare le iniziative di formazione e informazione dei lavoratori;
  • collaborare ad ogni consultazione sul tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che interessa l’azienda.

Ma quando il RSPP può essere esterno e quando invece interno? Analizziamo la legislazione a riguardo.

RSPP interno o esterno?

Il ricorso a un RSPP esterno è obbligatorio, come stabilito dall’articolo 31 del T.U., quando all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva non sono presenti dipendenti in possesso dei requisiti richiesti all’articolo 32.

Invece, la designazione di un RSPP obbligatoriamente interno è stabilita dalla normativa nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Ma vediamo quali sono i requisiti richiesti ad un RSPP interno all’azienda e contenuti all’art. 32.

Chi può fare RSPP interno: i requisiti

Il lavoratore può svolgere l’incarico di RSPP se possiede o consegue determinate capacità e requisiti professionali, che devono essere adeguati al livello di rischio presente sul luogo di lavoro e relativo a ciascuna attività lavorativa svolta in azienda. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve:

  • possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • avere l’attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi (sono esclusi coloro in possesso di una laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23);
  • aver svolto il ruolo di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, per almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003, se non in possesso del titolo di studio;
  • frequentare un corso di aggiornamento adeguato al rischio dell’azienda ogni 5 anni.

Essendo un ruolo essenziale quanto complesso da esercitare, è necessario che la figura incaricata sia formata adeguatamente per apprendere tutte le competenze richieste. Se sei un RSPP, sul portale di Unione Professionisti puoi trovare il corso di aggiornamento rspp 40 ore che ti permette di assolvere l’obbligo di formazione quinquennale e scoprire tutti gli aggiornamenti in materia di sicurezza e lavoro.

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