Allarme professionisti antincendio: il 63,6% non ha completato i percorsi formativi

I professionisti che alla data del 26 agosto non risultano in regola con gli obblighi formativi (40 ore nel quinquennio) non possono più svolgere le prestazioni riservate ai professionisti antincendio sino al completamento della formazione

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Il 26 agosto 2016 è scaduto il primo quinquennio formativo dedicato ai professionisti antincendio che risultavano iscritti negli elenchi prima dell’entrata in vigore del DM del 5 agosto 2011. Un arco formativo temporale che è partito per l’appunto cinque anni fa con la pubblicazione del Decreto ministeriale “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.

Come previsto dal decreto, i professionisti antincendio iscritti negli elenchi avrebbero dovuto completare le 40 ore di aggiornamento professionale obbligatorio antincendio. Coloro che non sono, per vari motivi, riusciti ad assolvere l’obbligo formativo (secondo i primi dati, alla data del 26 agosto, circa il 63% dei professionisti interessati non risultava in regola con l’aggiornamento professionale), devono essere a tutti gli effetti sospesi temporaneamente dagli elenchi dei professionisti abilitati a redigere gli atti di prevenzione antincendio. Nel caso venissero sorpresi a svolgere delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio rischierebbero una segnalazione per abuso della professione. La sospensione, come detto, ha carattere temporaneo. Una volta raggiunto il limite minimo di 40 ore di formazione, il professionista sospeso verrà reinserito negli elenchi, e per lui avrà inizio un nuovo quinquennio formativo. Per tutti coloro invece che alla data del 26 agosto 2016 sono risultati in regola, avendo maturato le 40 ore stabilite, ha avuto inizio un nuovo quinquennio, in cui i crediti cumulati in eccesso saranno azzerati e si riavvierà il calcolo di nuovi crediti formativi professionali.

A seguito della scadenza del primo quinquennio formativo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha anche aggiornato il database gestionale in cui sono elencati i nomi dei professionisti autorizzati. In colore arancione sono stati evidenziati i codici di abilitazione di quei professionisti che non risultano in regola con il numero minimo delle ore previste per l’obbligo formativo.

Poiché il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2011 e s.m.i., all’art. 6, demanda espressamente agli Ordini e ai Collegi professionali territoriali di appartenenza la gestione degli elenchi dei professionisti antincendio (cosi come stabilito dalla legge 818 del 1984), i collegi e gli ordini territoriali professionali stanno invitando i colleghi a completare l’aggiornamento professionale e a sanare le eventuali posizioni di “sospeso per mancato aggiornamento”.

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