Obbligo formazione professionale continua Architetti: modificato codice deontologico e regolamento
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC nella seduta del 7 settembre 2016 ha approvato due documenti uno di modifica all’articolo 9 del Codice Deontologico e l’altro di proposta di modifica al Regolamento per l’Aggiornamento e lo Sviluppo della formazione Professionale Continua.

Il Consiglio Nazionale Architetti PPC nella seduta del 7 settembre 2016 ha approvato due documenti uno di modifica all’articolo 9 del Codice Deontologico e l’altro di proposta di modifica al Regolamento per l’Aggiornamento e lo Sviluppo della formazione Professionale Continua. L’obiettivo della modifica dell’art. 9 del Codice deontologico è di consentire, al termine del primo triennio sperimentale, un’uniforme e chiara applicabilità delle sanzioni disciplinari sulla base della mancata acquisizione dei Crediti Formativi Professionali.
Il nuovo comma 2) dell’art. 9 specifica che la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali fino al 20% determina la sanzione della censura, mentre un numero maggiore di crediti formativi professionali non acquisiti determina la sanzione della sospensione nella misura di 1 giorno di sospensione per ogni CFP non acquisito.
Le proposte di modifica del Regolamento per l’Aggiornamento e lo Sviluppo della formazione Professionale Continua riguardano:
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l’aggiornamento dei compiti e delle attività del CNAPPC e degli Ordini territoriali (modifica art. 2 comma 2-3 del Regolamento);
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la conferma della possibilità di esonero nei casi previsti dalle Linee guida (modifica art. 2 del Regolamento);
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la definizione di una procedura disciplinare semplificata nei limiti delle possibilità consentite dal Regolamento (art. 4 del Regolamento) e dalla normativa vigente;
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l’obbligo del recupero nel triennio successivo dei crediti formativi professionali non acquisiti nel triennio di riferimento (modifica art. 4 comma 3);
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la conferma del limite minimo dei 60 crediti formativi professionali e la verifica dell’adempimento dell’obbligo su base triennale per i prossimi trienni (modifica art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 del Regolamento);
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l’estensione a 60 giorni del termine dell’istruttoria per gli enti terzi (modifica art. 8 comma 1 del regolamento).
Si fa inoltre notare che: le modifiche all’art. 9 del Codice deontologico hanno efficacia dall’invio della circolare n. 104_2997_16 del 29 settembre 2016 e non necessitano di ulteriori approvazioni o recepimento con Delibere di Consiglio da parte degli Ordini; le proposte di modifica al Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo che varranno, comunque, a partire dal 1 gennaio 2017, per divenire efficaci dovranno acquisire il parere favorevole del Ministro della Giustizia, a cui è già stato sottoposto il testo allegato alla presente, e dovranno essere, successivamente, pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Per chiarimenti e informazioni sul calcolo dei crediti formativi architetti, ogni iscritto può rivolgersi al proprio ordine territoriale di appartenenza.
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