Obbligo fonti rinnovabili negli edifici: cosa c’è da sapere

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Negli ultimi anni, il settore edile ha vissuto una trasformazione epocale in termini di sostenibilità e risparmio energetico. Le normative italiane, in linea con le direttive europee, in alcuni casi particolari, infatti, impongono l’utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici. Stiamo parlando, nello specifico, delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni rilevanti.

Analizziamo, quindi, in dettaglio il quadro normativo di riferimento e le percentuali minime richieste di consumo energetico da fonti rinnovabili per gli immobili.

Normativa sulle fonti rinnovabili negli edifici: il Decreto Rinnovabili

Secondo il Decreto Legislativo 199/2021, noto come “Decreto Rinnovabili“, tutti gli edifici di nuova costruzione devono integrare impianti che sfruttano fonti rinnovabili in modo da coprire almeno il 60% del consumo energetico previsto per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e climatizzazione. Questo obbligo si estende anche all’ampliamento di edifici esistenti, purché la nuova porzione climatizzata superi il 15% del volume della porzione preesistente.

Nello specifico, l’art. 26 del D.Lgs. 199/2021, prevede l’obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili nei seguenti casi:

  • edifici di nuova costruzione che, come abbiamo anticipato, comprendono sia la realizzazione di nuovi immobili con impianto di riscaldamento sia l’ampliamento di edifici esistenti, se la nuova porzione climatizzata comprende più del 15% del volume della parte preesistente;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, ovvero immobili esistenti con una superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione, anche in caso di manutenzione straordinaria.

Pertanto, anche se si trattasse di una ristrutturazione di primo e secondo livello, l’impiego di fonti energetiche rinnovabili non sarebbe necessario a meno che non si tratti di una ristrutturazione rilevante dell’edificio.

Il quadro legislativo europeo

Il Decreto Legislativo 199/2021 recepisce la Direttiva Europea 2018/2001, che stabilisce un quadro comune per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Si tratta di una normativa essenziale per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare l’efficienza energetica degli edifici, garantendo così un’adeguata copertura dei consumi energetici del parco immobiliare europeo tramite fonti rinnovabili.

Consumo energetico e fonti rinnovabili

Nel caso il progetto edilizio rientrasse in uno dei casi appena descritti, sarà necessario l’intervento di un termo-tecnico. Questo professionista dovrà determinare il fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda, sia per il riscaldamento degli ambienti che per uso sanitario all’interno dell’immobile. Ma vediamo quali sono le percentuali minime di copertura energetica da rinnovabili previste dalla legge.

Interventi edilizi post 13 giugno 2022

Secondo il D.Lgs. 199/2021, così come riportato all’Allegato III, per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante iniziati dopo il 13 giugno 2022, è obbligatorio progettare e realizzare gli edifici in modo che almeno il 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS), climatizzazione e riscaldamento sia coperto da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Interventi precedenti

Per gli interventi eseguiti prima del 13 giugno 2022, le percentuali minime di energia da fonti rinnovabili da rispettare, valide per gli interventi successivi al 2018, sono le seguenti:

  • Edifici privati:
    • Riscaldamento + ACS + Raffrescamento: 50%
    • ACS: 50%
  • Edifici pubblici:
    • Riscaldamento + ACS + Raffrescamento: 55%
    • ACS: 55%
  • Edifici pubblici in centro storico:
    • Riscaldamento + ACS + Raffrescamento: 27,5%
    • ACS: 27,5%
  • Edifici privati in centro storico:
    • Riscaldamento + ACS + Raffrescamento: 25%
    • ACS: 25%

In pratica, per gli edifici privati, almeno il 50% dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria e per riscaldamento, raffrescamento e ACS combinati deve provenire da fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici, questa quota è aumentata del 10%, mentre per gli edifici situati nel centro storico, la quota è ridotta del 50%.

Potenza elettrica minima

Oltre a richiedere una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, la normativa stabilisce una potenza elettrica minima per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La potenza deve essere superiore a:

  • Edifici privati: P(kW)= S(mq)/ 50
  • Edifici pubblici: P(kW)= S(mq)/ 55

Dove S è la superficie del piano terreno dell’edificio. Ad esempio, per una villetta di 100 mq è necessario un impianto di almeno 2 kW, mentre per un condominio con due appartamenti al piano terra di 150 mq ciascuno, occorre un impianto di almeno 6 kW. Se queste prescrizioni non vengono rispettate, il Comune non potrà rilasciare il titolo edilizio.

Fonti rinnovabili riconosciute

La normativa italiana riconosce diverse fonti di energia rinnovabile (FER), tra cui:

  • biomasse solide,
  • biomasse liquide e gassose,
  • energia solare termica e fotovoltaica,
  • eolico,
  • geotermico,
  • moto ondoso e mare-motrice.

Per conformarsi agli obblighi, gli edifici devono integrare questi sistemi in modo efficace.

Deroghe all’obbligo di rinnovabili

Esistono due tipologie di deroga agli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili:

  • gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento, che coprono l’intero fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria, sono esonerati dal rispettare le percentuali minime imposte dalla normativa;
  • gli edifici di interesse storico e artistico, dove, l’adeguamento alle normative sulle fonti rinnovabili potrebbe compromettere il carattere storico dell’edificio, possono ottenere una certificazione che attesti l’incompatibilità degli interventi edilizi previsti con le caratteristiche dell’edificio.

Conclusione

L’obbligo di utilizzare fonti rinnovabili negli edifici, sia in fase di nuova costruzione che di ristrutturazione rilevante, rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile. È essenziale che i professionisti del settore edile siano aggiornati sulle normative vigenti e sulle tecnologie disponibili per rispettare questi obblighi. Per essere sempre aggiornati, Unione Professionisti ha creato due corsi dedicati ai tecnici che si vogliono specializzare nell’ambito FER:

La formazione permette a progettisti e tecnici di ottenere tutte le competenze necessarie a progettare e installare impianti moderni con l’impiego di fonti rinnovabili.

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