Nuovo Codice Prevenzioni Incendi: le novità e le modifiche

Con l’introduzione del D.M. 12 aprile 2019 sono state introdotte molte novità e modifiche al precedente Codice di Prevenzione Incendi normato dal Decreto 3 agosto 2015. Ecco alcune delle modifiche previste dal decreto del 2019 e dal recente Decreto 14 febbraio 2020 che possono risultare interessanti per l’aggiornamento dei professionisti antincendio.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Le modifiche alla terminologia della prevenzione incendi
Per uniformare i termini utilizzati si è deciso di modificare il capitolo delle definizioni con l’introduzione di termini nuovi tra cui:
- gestione della folla
- crowd management
- sovraffollamento localizzato
- crowd crush.
L’eliminazione del doppio binario
Con il D.M. 12 aprile 2019 è stato eliminato il cosiddetto “doppio binario”. Dunque le norme tecniche contenute nel Codice antincendio devono essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio di 42 delle 80 attività elencate nell’Allegato I del Dpr 151/2011.
Prima del nuovo Decreto l’applicazione era facoltativa e si poteva decidere di applicare soltanto i tradizionali criteri generali di prevenzione incendi.
Sono interessati dall’obbligo: officine, laboratori ma anche alberghi e scuole.
Obbligo ed esclusione: quali attività sono soggette al Nuovo Codice?
Restano fuori dall’applicazione delle norme tecniche del Codice in maniera obbligatoria le attività e per esse vale ancora il “doppio binario”:
- strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini
- asili nido
- attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni
- aziende ed uffici
- depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.
Dunque per queste attività si può ancora scegliere di usare i criteri tradizionali. Ciò non toglie che si possa, invece, decidere di utilizzare le norme tecniche del Nuovo Codice.
Le RTV, le regole tecniche verticali
Il D.M. 14 febbraio 2020 pubblicato come “Aggiornamento della sezione V dell’Allegato 1 al Decreto 3 agosto 2015” ha dato nuove indicazioni riguardo alle RTO – Regole Tecniche Orizzontali – e alle RTV – Regole Tecniche Verticali.
Il recente Decreto ha stabilito che:
- le RTV che riguardano le “Aree a rischio specifico” (V.1), le “Aree a rischio per atmosfere esplosive” (V.2) e i “Vani degli ascensori” (V.3), si deve fare riferimento al D.M. 03 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019
- per tutte le altre RTV finora emanate, si deve fare riferimento solo al D.M. 14 febbraio 2020. Dunque le RTV già pubblicate nel 2016 vengono sostituite con le nuove che non presentano, tuttavia, importanti modifiche.
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