Moduli unificati per tutte le attività edilizie: testo e istruzioni

Moduli unificati attività edilizie. Le principali novità della nuova modulistica in materia di attività edilizia e le relative istruzioni per l’uso

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“Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i Moduli unificati attività edilizie di cui all’allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all’allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.”

È quanto si legge al comma 1 dell’articolo 1 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di Moduli unificati attività edilizie per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, siglato ieri in Conferenza Unificata.

Il comma 2 dispone invece che “ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’articolo 24, commi 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei Moduli unificati attività edilizie, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017”. Le Regioni e i Comuni “garantiscono la massima diffusione dei Moduli unificati attività edilizie”.

L’articolo 2 dell’Accordo (“Norma finale”) stabilisce inoltre che “con successivi accordi si procede al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati attività edilizie per le attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata”.

I Moduli unificati attività edilizie oggetto dell’accordo sono:

  • CILA;

  • SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati);

  • Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;

  • Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL);

  • Comunicazione di fine lavori;

  • SCIA per l’agibilità.

Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i Moduli unificati attività edilizie anche per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:

  • la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.);

  • la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico. un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata).

  • Il modulo della CILA e quello dell’agibilità invece sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’ asseverazione del tecnico e la lista di controllo. Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi.

Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene quindi adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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