Le partite iva italiane tirano un sospiro di sollievo

Per tutto il 2015 rimarrà la possibilità di scelta per le nuove partite iva tra il nuovo e il vecchio regime dei minimi

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Approvato emendamento al Milleproroghe che prevede per le partite iva italiane la possibilità per tutto il 2015 di optare per il vecchio regime al 5% con limite fino a 5 anni o fino a 35 anni di età.

A prevederlo è un emendamento, dedicato alle partite iva, al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera . Emendamento arrivato dopo le accese polemiche e discussione susseguitesi in questi giorni.

I due regimi dei minimi messi a confronto: vecchio e nuovo regime dei minimi

Rientrano nel regime dei “minimi”, e quindi con un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 20 per cento le imprese individuali e i professionisti che nell’anno precedente:

– hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;

– non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);

– non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

– non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;

– nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro;

– iniziano l’attività e presumono di possedere i primi due requisiti sopra descritti.

Rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 5 per cento; tale regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l’abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età, cosi come predisposto dall’articolo 27 del decreto legge numero 98 del 2011.

Le partite iva italiane tirano un sospiro di sollievo

Per le partite iva che volessero accedere al regime dei minimi In particolare sono richiesti i seguenti requisiti:

– il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;

– l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;

– nel caso di prosecuzione di un’attività d’impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

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