Lavoro intermittente: maggiorazione oraria per lo straordinario

Corso Amministratore di Condominio
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Il lavoro straordinario nei contratti a chiamata

Il lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, con cui un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per una prestazione lavorativa discontinua nel tempo.

Requisiti per richiedere il lavoro intermittente

I datori di lavoro possono fare richiesta di lavoro intermittente per:

  • prestazioni di persone con meno di 24 anni di età o con più di 45 anni di età, anche pensionati
  • prestazioni intermittenti ovvero che durano solo per alcuni periodi prestabiliti (settimana/mese/anno) a seconda delle esigenze 
  • in generale, per prestazioni previste dal D.M. 24/10/2004 del Ministero del lavoro. 

L’orario di lavoro previsto per i contratti a chiamata

Il lavoro a chiamata è ammesso, per ogni lavoratore con lo stesso datore di lavoro, per un periodo di massimo 400 giornate in tre anni solari. Sono esclusi da questo limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

L’orario di lavoro viene stabilito in fase di contratto e deve rispettare le limitazioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003 in tema di durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, pausa, riposi settimanali, ferie annuali e lavoro notturno.

La retribuzione nel lavoro intermittente

Il lavoratore a chiamata ha diritto a un’indennità mensile di disponibilità pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL – Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro -, per i periodi in cui garantisce la propria presenza su chiamata. In questa indennità rientrano: il minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, rate di mensilità aggiuntive.

L’indennità, divisibile in quote orarie, è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto collettivo.

L’indennità di disponibilità rappresenta un reddito imponibile, sia fini contributivi sia ai fini fiscali. Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, l’indennità è soggetta alla contribuzione obbligatoria sia ai fini  IVS che ai fini delle prestazioni di malattia e maternità, senza l’obbligo di osservare i minimi contributi previsti dalle disposizioni vigenti.

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