Chiarimenti sul regime fiscale Patent box: in una circolare le risposte ai professionisti dell’edilizia

Agenzia delle Entrate e Mise rispondono con una nota pubblica ai quesiti posti dai professionisti dell’edilizia sul regime fiscale Patent box

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Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico rispondono con una nota pubblica ai quesiti posti dai professionisti dell’edilizia sul regime fiscale Patent box, l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, disegni e modelli, brevetti industriali, marchi e know-how introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificata dal Dl n. 3/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016. Un chiarimento atteso da tempo che mira a fare chiarezza su un argomento che è spesso al centro delle attenzioni di architetti, ingegneri, geometri, periti edili e industriali, e società di costruzione.

Nella circolare n. 11/E pubblicata nei giorni scorsi, redatta in collaborazione con il Mise, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai professionisti dell’edilizia ed illustra le principali caratteristiche del regime fiscale Patent box. Tra gli aspetti presi in esame dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi rientrano la definizione dei beni immateriali agevolabili, i metodi di calcolo dell’agevolazione, la determinazione del reddito agevolabile e l’oggetto dell’accordo preventivo.

Che cosa è il regime fiscale Patent box? Quali sono i passi da seguire per determinare l’agevolazione fiscale?

Il regime fiscale agevolato Patent box consiste in una variazione in diminuzione da operare ai fini Irpef o Ires, nonché ai fini Irap. L’Agenzia delle Entrate ricorda che i passi da seguire per determinare l’agevolazione del Patent Box sono i seguenti:

  • individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale

  • calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi

  • effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile.

La circolare vuole chiarire nel dettaglio il rapporto tra l’esercizio dell’opzione e la presentazione dell’istanza di ruling, precisando che l’esercizio dell’opzione rimane valida anche quando l’istanza di ruling decade per mancata presentazione nei termini della documentazione integrativa. Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche tardivamente avvalendosi della “remissione in bonis”.

Nella circolare delle Entrate si sottolinea inoltre come anche le spese sostenute per le “attività di presentazione, comunicazione e promozione” rientrino a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus. Naturalmente, spiega la circolare, tali spese si potranno computare nel nexus ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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