Pagamento della retribuzione SOLO tramite bonifico bancario

A far data dal 1° luglio 2018 (art. 1, c. 910, Legge 27.12.2017, n. 205), i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale

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A far data dal 1° luglio 2018 (art. 1, c. 910, Legge 27.12.2017, n. 205), i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

  • strumenti di pagamento elettronico;

  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato – l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.

Come precisato dal successivo comma 911, i datori di lavoro o committenti NON possono corrispondere la retribuzione direttamente al lavoratore in denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, ivi compresi i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative, in qualsiasi forma, con i propri soci.

Sono esclusi dai predetti obblighi solo i rapporti di lavoro domestico e quelli instaurati con le pubbliche amministrazioni.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione (art. 1, comma 912, ultimo periodo, Legge 27.12.2017, n. 205). In caso di violazione degli obblighi previsti dall’art. 1, comma 910, il datore di lavoro incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, che varia da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (cfr. nota 22.5.2018, n. 4538), il datore di lavoro potrebbe essere sanzionato anche nell’ipotesi in cui, pur utilizzando i sistemi di pagamento di cui sopra, revochi il bonifico bancario effettuato in favore del lavoratore, o annulli l’assegno emesso prima dell’incasso. Ciò in quanto tali condotte avrebbero lo scopo di eludere la normativa sopra richiamata.

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