La rilevanza dei beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio – SCARICA l’APPROFONDIMENTO –

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio

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In base all’articolo 7 comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rubricato “Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l’emersione di base imponibile”, “Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento.

[…]; parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera (i.e. “beni significativi”), ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera. La categoria dei beni significativi – individuati, come sarà illustrato in seguito, dal D.M. del 29 dicembre 1999 – assume rilevanza, peraltro, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria).

In particolare, qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria. La portata innovativa della norma richiamata in premessa riguarda, infatti, solo i beni significativi impiegati nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge n. 457 del 1978 (successivamente rifuso nell’art. 3, primo comma, lett. a) e b) del Testo Unico dell’edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, in quanto l’articolo 7, comma 1, della legge n. 488 del 1999 fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste per le prestazioni concernenti il recupero edilizio che, pertanto, continuano a trovare applicazione alle condizioni ivi previste.

In particolare, continuano a trovare applicazione le seguenti disposizioni più favorevoli:

  • la disposizione di cui al n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede – tra i servizi cui l’imposta si applica a regime con l’aliquota ridotta del 10 per cento – quelli dipendenti da contratti d’appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 31, lettere c) e d), della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di immobile;

  • la disposizione di cui al n. 127-terdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 che – a prescindere dalla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero – prevede l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate (i.e. beni finiti) forniti per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, all’articolo 31, lettere c) e d) della legge n. 457 del 1978.

Alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, in linea generale, il trattamento fiscale delle forniture di beni necessari per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d) della legge n. 457 del 1978, tra i quali rientrano i beni significativi, può essere sintetizzato nei termini seguenti:

  • i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (cc.dd. “interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10 per cento senza altre particolari condizioni, vale a dire anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi;

  • i beni finiti, le materie prime e semilavorate, necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggetti ad IVA con aliquota del 10 per cento se sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero ed a condizione che detti beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.

Individuazione dei beni significativi Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;

  • infissi esterni ed interni;

  • caldaie;

  • videocitofoni;

  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

  • sanitari e rubinetterie da bagno;

  • impianti di sicurezza.

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio. L’elenco deve considerarsi tassativo, in quanto la limitazione all’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento opera solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale.

Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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