Il tema delle distanze tra costruzioni è regolato principalmente dall’art. 873 del codice civile e dall’art. 9 del DM 1444/1968 che impongono rispettivamente: una distanza non minore di 3 metri, fra costruzioni su fondi finitimi, qualora non unite o aderenti, fermo restando che nei regolamenti locali può essere stabilita una
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