Valutazione impatto ambientale: procedura statale e procedura regionale

Il D.lgs. 16 Giugno 2017, n. 104, in vigore dal 21 Luglio, ha riformato la disciplina della valutazione di impatto ambientale allargando la lista delle opere soggette a Via statale

Corso Via Vas
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Il D.lgs. 16 Giugno 2017, n. 104, in vigore dal 21 Luglio, ha riformato la disciplina della valutazione di impatto ambientale, prevedendo tempi più rapidi e perentori, e la possibilità di accorpare tutti i pareri ambientali in un provvedimento unico (obbligatorio per la Via regionale), allargando la lista delle opere soggette a Via statale, e soprattutto superando il doppio binario legge obiettivo-opere ordinarie, a favore di una nuova procedura anticipata sul progetto di fattibilità come momento chiave del parere Via.

L’entrata a regime delle novità sarà piena una volta adottati i sei decreti attuativi del Ministro dell’Ambiente, passati i 120 giorni per il recepimento regionale (21/11/2017), nominata la nuova commissione Via (90 giorni).

Per quanto riguarda le tipologie di opere obbligatoriamente soggette a Valitazione Impatto Ambientale statale, vengono assorbiti al livello statale gli impianti termici (per elettricità, vapore, acqua calda) oltre 150 MW, gli impianti eolici, oltre 30 MW, gli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kv e tracciato oltre 10 km, i rilievi geofisici con airgun, la ricerca ed estrazione di minerali. Sulle infrastrutture c’è solo una ridefinizione delle strade extraurbane principali coinvolte nella Via obbligatoria.

Per la prima volta si elencano una serie di interventi obbligatoriamente soggetti alla verifica di assoggettabilità statale, al termine della quale la Commissione Via deciderà se sottoporre o meno l’opera alla Via statale: impianti termini sopra 50 MW, oleodotti e gasdotti sopra 20 km, tutti i porti e gli interporti, le strade extraurbane secondarie di interesse statale.

Gli elaborati progettuali che vengono sottoposti alla Via devono avere un livello di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità di cui al Codice appalti.

Nel caso delle grandi infrastrutture ci sarà il debat public, una volta in vigore il decreto Delrio, mentre per i progetti per i quali non si è svolto il dibattito pubblico è prevista la possibilità di inchiesta pubblica, nuovo istituto che dovrebbe consistere in una consultazione aperta, non solo consistente nelle tradizionali osservazioni su un progetto già definito e chiuso.

Una volta scelta un’opzione, nel debat public o nell’inchiesta pubblica, ed elaborato il progetto di fattibilità, si volge la valutazione di impatto ambientale vera e propria, seguita poi dalla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo.

Viene poi introdotta una procedura di valutazione di impatto ambientale statale alternativa su richiesta del proponente, e cioè la concentrazione in un unico procedimento e dunque un unico provvedimento finale, di tutti i pareri, le autorizzazioni e i titoli abilitativi in materia ambientale necessari per quel progetto.

Le nuove procedure prevedono termini diversi rispetto al passato: il limite massimo ordinario è di 195 giorni, che però può arrivare fino a 450 giorni considerando le fasi non obbligatorie (eventuali), dalla presentazione dell’istanza fino all’adozione del provvedimento.

Se il proponente decide di passare dal nuovo procedimento unico statale, dovrà affrontare tempi decisamente più lunghi: da 325 (termini massimi ordinari) fino a un massimo di 505 giorni (con le fasi eventuali). In questo caso, però, avrà il vantaggio di ottenere in una soluzione unica per tutte le autorizzazioni di carattere ambientale.

Tutti i termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale si considerano perentori e non più ordinatori. Vuol dire che la legge non fornisce più una semplice indicazione sul momento di chiusura dei diversi passaggi, ma considera eventuali ritardi rilevanti ai fini delle norme sulla responsabilità dei dirigenti della pubblica amministrazione.

Introdotta infine la facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare si otterrà una risposta, che consentirà di muoversi più velocemente nelle fasi successive. Le soluzioni possibili sono tre: il progetto potrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, a una valutazione di impatto ambientale vera e propria oppure, in qualche caso, potrebbe essere esentato dal passaggio attraverso la Via.

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