Procedura per la Valutazione Impatto Ambientale: al via da oggi la riforma della procedura

Tutte le novità della riforma sulla Procedura per la Valutazione Impatto Ambientale previste dal dlgs 16 giugno in vigore da oggi venerdi 21 luglio 2017

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Dal oggi, venerdi 21 luglio 2017, entra in vigore la riforma della Procedura per la Valutazione Impatto Ambientale, il processo di valutazione preventiva, integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dalla realizzazione di progetti.

Molte le novità della riforma sulla Procedura per la Valutazione Impatto Ambientale previste dal dlgs 16 giugno 2017, n. 104 emanato in attuazione della direttiva 2014/52/Ue. Le nuove regole, pubblicate sulla G.U. del 6 luglio 2017 e in vigore dal giorno 21, riformulano le disposizioni contenute nella parte seconda del Dlgs 152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale») rivedendo anche i rapporti con la vicina «autorizzazione integrata ambientale» (cosiddetta «Aia»).

Quali sono le novità più importanti in materia di Procedura per la Valutazione Impatto Ambientale che entreranno in vigore dal 21 luglio 2017?

Impatto ambientale. Viene ridefinito il concetto, che da “alterazione delle varie componenti dell’ambiente individuate dall’articolo 5 del Dlgs 152/2006 viene traslato al plurale e coincide ora con gli “effetti”. Per la verifica di assoggettibilità a VIA (cd. “screening) sarà sufficiente presentare uno “studio preliminare ambientale”.

Screening e pre screening. Per modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti sarà invece possibile attivare un “pre screening”.

Stato/Regioni – competenze e regole procedurali. Passa dalle Regioni allo Stato la competenza su diverse tipologie di progetto dalla valenza economica nazionale. Uniche le regole generali per la procedura di valutazione, coincidenti con le rinnovate previsioni del Dlgs 152/2006.

Pua”. Viene introdotto il “provvedimento unico in materia ambientale”, che raccoglie in una unica licenza, con la prima VIA, gli altri necessari titoli autorizzativi.

Termini procedurali: viene abbassata la durata massima delle procedure VIA, statali e regionali. Sancita anche la perentorietà dei termini, con conseguente responsabilità della P.a.

Indicazioni operative per la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA

La verifica di assoggettabilità (o screening) è una procedura finalizzata ad accertare se un progetto debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. La procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA è regolamentata dall’art.20, Titolo III, Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VIA i progetti elencati nell’Allegato II al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni e i progetti inerenti modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’Allegato II che possano produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente.

La significatività degli impatti ambientali negativi, viene valutata dall’autorità competente in base ai criteri indicati nell’Allegato V al D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

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