Il soppalco nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia: quando è legale realizzarlo?

Consiglio di Stato: per il soppalco non serve il permesso di costruire solo quando consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone

Corso Docfa
5/5 - (2 votes)

Chiarimenti sull’orientamento giurisprudenziale volto a ricondurre la realizzazione di un soppalco nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire. “In generale, deve affermarsi che la realizzazione di un soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 4468 del 2014)”.

Lo ha ricordato la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n.4166/2018 pubblicata il 9 luglio.

Il Collegio “non disconosce l’orientamento che mitiga il principio innanzi ricordato e volto a ricondurre la realizzazione di un soppalco nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, qualora l’opera sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile. Tuttavia, quest’ultima ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 985 del 2017)”.

La normativa per la realizzazione di un soppalco

Come abbiamo visto, ogni Regione italiana dispone di una propria normativa riguardo alla realizzazione dei soppalchi. In ogni caso, quasi tutti i regolamenti regionali fanno capo a un’unica disposizione nazionale, il D.M. del 5 luglio 1975, che stabilisce l’altezza minima del soppalco abitabile, definendola a 2,70 metri, che scende a 2,40 metri nel caso di locali non abitabili, come ad esempio bagni, corridoi o ripostigli.

Una regola generale, comunque, è che l’altezza complessiva del locale in cui sarà ricavato il soppalco deve essere di circa 4,5 metri. Per fare un esempio, quindi, l’altezza minima di un soppalco per dormire si attesterà a 2,70 metri, mentre quella di un bagno a 2,40.

Il decreto ministeriale specifica pertanto che il soppalco può essere ricavato solo in spazi compresi (tra pavimento e soffitto) entro questo range di altezza.

Webinar Case Green
Avatar photo

Il Blog di Unione Professionisti è una piattaforma di contenuti e servizi dedicata al mondo del lavoro e delle libere professioni. Con i professionisti ci rapportiamo e confrontiamo ogni giorno per fornire un'informazione dettagliata a 360 gradi. Il nostro staff di collaboratori è composto da giornalisti, professionisti, esperti in formazione professionale, grafici, esponenti del mondo imprenditoriale e non solo. Oltre alle classiche news, alle guide tecniche, agli approfondimenti tematici, alle segnalazioni di opportunità lavorative, offriamo anche un utile servizio di documenti in pdf (normative, fac-simile, modulistica … ) liberamente scaricabili e riutilizzabili.

0 Commenti

Non ci sono commenti!

Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.

Lascia un commento