Reverse charge edilizia: come ottenere il rimborso prioritario del credito IVA secondo il D.M. 29 aprile 2016

Rimborso del credito IVA derivante dalle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, assoggettate al meccanismo del “reverse charge edilizia”

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Rimborso prioritario del credito IVA derivante dalle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, assoggettate al meccanismo del “reverse charge edilizia”, ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972. A prevederlo è un Decreto del Ministro dell’economia e finanze datato 29 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 111 del 13 maggio 2016. In particolare, il rimborso del crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla richiesta, opera già a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2016.

Il D.M. 29 aprile 2016 amplia, così, la platea dei soggetti che possono accedere ai rimborsi IVA prioritari, includendovi anche le imprese del settore edile che seguono lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici per i quali, come noto, dal primo gennaio 2015 si applica il meccanismo del reverse charge edilizia. Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, quindi, tale nuova fattispecie si aggiunge al rimborso IVA prioritario già riconosciuto dal 2007 per le prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile.

Restano ferme, anche alla luce delle citate novità, le condizioni per ottenere il rimborso previsto dal meccanismo del Reverse Charge edilizia, stabilite dalla normativa di riferimento cosi come stabilito dall’articolo 2 del D.M. 22 marzo 2007, che devono verificarsi contestualmente, quali:

  •  esercizio dell’attività da almeno 3 anni;

  •  eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore a 10.000 euro, in caso di rimborso annuale, 3.000 euro, in caso di richiesta di rimborso trimestrale;

  •  eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

La nota pubblicata dall’Agenzia Delle Entrate inoltre ricorda anche come il rimborso prioritario del credito IVA venga riconosciuto anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A., che comportano l’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” ( “split payment” – art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

In ogni caso, resta confermato che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate al “reverse charge edilizia”, oppure alla “scissione dei pagamenti” Split Payment può essere utilizzato, oltre che a rimborso prioritario, anche in compensazione con altre imposte o contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”, mediante Modello F24).

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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