Rapporto 2018 sull’attuazione della VAS in Italia Dati 2017 – SCARICA il PDF con il report completo –

Nel 2017 sono stati conclusi 3 procedimenti di VAS – Valutazione ambientale strategica – di competenza statale e 368 di competenza non statale, in leggero calo rispetto all’anno precedente quando erano stati, rispettivamente, 8 e 372.

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La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, assicurando che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione già nel corso della loro elaborazione e prima della loro adozione o approvazione finale. Sotto un profilo strettamente metodologico, l’inclusione della Valutazione Ambientale Strategica VAS all’interno del processo di pianificazione ha portato, nel tempo, ad una progressiva oggettivazione dei modelli di pianificazione e di programmazione, con l’evidente vantaggio che oggi possiamo disporre di strumenti più funzionali, impostati su basi conoscitive condivise e confrontabili in termini di contenuti e soluzioni adottate. Tale impostazione garantisce infatti una più efficace integrazione dei contenuti del piano – programma all’interno delle procedure di valutazione (verifiche di coerenza, matrici di valutazione, misure di monitoraggio) di cui si dà atto nel Rapporto ambientale.

Non di meno, l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS ha permesso di risolvere a monte, questioni di coordinamento con le politiche ambientali e con le procedure di valutazione degli interventi. In particolare essa rappresenta il quadro di riferimento per i processi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di opere e progetti che risultano essere strumentali all’attuazione delle scelte programmatiche e pianificatorie esaminate in sede di VAS.

Il confronto con obiettivi di sostenibilità ambientale condivisi a livello internazionale e comunitario, oltre ad indirizzare la pianificazione verso la selezione delle migliori soluzioni possibili in termini di sviluppo sostenibile, sta favorendo un’impostazione degli strumenti di governo del territorio che appare sempre più conformarsi intorno ad una chiara esplicitazione di obiettivi strategici misurabili e azioni operative che concorrono a definire la qualità di piani e programmi in termini di prestazioni che vanno anche oltre il solo ambito ecologico-ambientale, nella misura in cui la salvaguardia e la valorizzazione dei valori ambientali divengono fattori di crescita economica e sociale.

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nell’ordinamento comunitario con la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Gli Stati Membri erano chiamati a dare attuazione alla stessa entro il 21 luglio 2004.

La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come riformato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 e con le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128. Il D.lgs. n.104 del 2017 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” sebbene diretto alla modificazione delle norme che regolano il procedimento di VIA ha prodotto alcune innovazioni alla Parte II – titolo I del D.lgs.152 del 2006 che in misura minore devono essere considerate nei rapporti di interazione tra VIA e Valutazione Ambientale Strategica VAS e nella puntuale definizione degli impatti da considerare.

Nella legislazione statale, ulteriori norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS si ritrovano nel D.L. 13/05/2011 n. 70, così come convertito con modifiche in Legge 12/7/2011 n. 106, art. 5, comma 1, lett. g: esclusione dalla VAS degli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, e nell’ art. 5, comma 8: integrazione all’art.16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e ss.mm.ii. in merito alla semplificazione in materia di VAS dei piani urbanistici attuativi.

La legislazione di Regioni e Province autonome completa il quadro legislativo con disposizioni che disciplinano alcuni aspetti procedurali nel rispetto dei principi e delle norme statali.

Da segnalare anche che, con la Legge 3 maggio 2016 n. 79, è stato ratificato dall’Italia il Protocollo sulla Valutazione Ambientale Strategica (Protocollo di Kiev) alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), che costituisce il riferimento per le consultazioni transfrontaliere. Il protocollo completa il quadro di riferimento normativo della VAS a livello internazionale, con particolare riguardo al tema delle consultazioni transfrontaliere con in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Nel quadro definito dalla legislazione UE e nazionale, trovano collocazione le legislazioni e le normative delle Regioni e Province autonome, che disciplinano lo svolgimento delle procedure delle VAS di competenza non statale.

Il Rapporto 2018 sull’attuazione della VAS è finalizzato a restituire un quadro aggiornato sull’attuazione della Valutazione Ambientale Strategica nel nostro Paese, mediante la pubblicazione di dati di competenza di Regioni e Province autonome comunicati al Ministero dell’ambiente a norma dell’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.1

Analoghi Rapporti sono stati redatti e pubblicati per i dati relativi al biennio 2009-2010 e agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e sono reperibili sul portale on-line dedicato alle Valutazioni Ambientali Strategiche del Ministero, al seguente indirizzo: http://www.va.minambiente.it/it-IT.

Le procedure di VAS in Italia

Come indicato ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 152/2006, la procedura di VAS in Italia può essere svolta a livello statale o regionale/locale. L’Autorità competente per la VAS è individuata in sede statale ove l’Autorità che adotta il piano compete ad uno o più organi dello Stato, analogamente l’Autorità competente per la VAS è individuata nell’Ente regionale o locale ove l’adozione – approvazione del piano o del programma compete a Regioni o Enti locali. Le Regioni e le Province autonome, così come previsto dalla norma, disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri Enti locali. Ciò comporta che, nel rispetto della normativa statale, le procedure amministrative possano differire in ogni regione, le quali posso adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione e ingiustificati aggravi procedimentali
(Parte I, art.3 quinquies del D.lgs.152/2006).

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, avviato contestualmente al processo di formazione del piano o programma, comprende sinteticamente le seguenti fasi (art. 11, D.Lgs. 152/2006):

a) Una eventuale procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, laddove questo ricada nelle tipologie previste dagli articoli 3 e 3-bis del D.Lgs. 152/2006. Tale procedura viene svolta dall’Autorità procedente, e si conclude con “provvedimento di verifica” emesso dall’Autorità competente per la VAS, col quale il piano o programma è assoggettato a VAS, ovvero ne è escluso. Il provvedimento, comprese le motivazioni, viene reso pubblico.

b) Stabilito che il piano o programma deve essere assoggettato a procedura di VAS, viene avviata, fin dalle prime fasi dell’elaborazione del piano o programma, sulla base di un Rapporto preliminare prodotto dall’Autorità procedente, una consultazione tra quest’ultima e l’Autorità competente e gli altri Soggetti competenti in materia ambientale. Tale attività consultiva è finalizzata a definire la portata e il dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. La consultazione si conclude al massimo entro 90 giorni.

c) In considerazione di quanto emerso in esito al processo partecipativo citato al punto precedente, l’Autorità procedente elabora il Rapporto ambientale, in cui devono essere individuati, descritti e valutati, gli effetti significativi che l’attuazione della proposta di piano o programma potrebbe avere sull’ambiente, anche in relazione all’analisi delle ragionevoli alternative considerate. Conclude il Rapporto ambientale una Sintesi non Tecnica delle informazioni fornite. I contenuti del Rapporto ambientale e della Sintesi non Tecnica sono definiti nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006.

d) La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all’Autorità competente. D.Lgs. 12/2006, art. 7, c.8: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.” La comunicazione comprende il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica. Dalla data pubblicazione a parte dell’autorità procedente dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione.

e) La proposta di piano o programma, il Rapporto ambientale e la Sintesi non Tecnica sono messi a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico affinché questi, entro il termine di 60 giorni, possano esprimere le proprie osservazioni in merito.

f) Entro 90 giorni dalla conclusione della consultazione, l’Autorità competente si esprime con proprio parere motivato. Qualora previsto dal parere motivato espresso, l’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, provvederà alle opportune revisioni del piano o programma.

g) Il parere motivato, viene trasmesso all’organo competente per l’adozione o l’approvazione del piano o programma. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle Autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria (modifica intervenuta con L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha disposto con l’art. 15, comma 1, lettera f, la modifica dell’art. 17, comma 1). Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso i siti web della Autorità interessate:

  • il parere motivato espresso dall’Autorità competente;
  • una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  • le misure adottate in merito al monitoraggio previste dal Rapporto ambientale.

h) Infine, è prevista la fase di monitoraggio, finalizzata ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. Il monitoraggio e il controllo degli effetti dell’attuazione del piano o programma deve condurre, ove si manifestino imprevisti effetti negativi, all’adozione di opportune misure correttive e, se del caso, a una revisione degli stessi strumenti di pianificazione e programmazione. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente, anche avvalendosi del Sistema nazionale delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Le procedure di VAS in ambito regionale e delle province autonome

La potestà legislativa di Regioni e Province autonome richiamata dall’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ha portato allo sviluppo di un quadro ampio e articolato di legislazione regionale, primaria e secondaria, caratterizzato da una pluralità di approcci, soprattutto per quanto riguarda le modalità procedimentali, che è difficile ricondurre a sintesi.

Ad oggi, soltanto una Regione fa esclusivo riferimento alla normativa nazionale per disciplinare le procedure di VAS. 2 Regioni non hanno legiferato ma hanno regolamentato la materia tramite specifici atti normativi, 18 tra Regioni/Province autonome dispongono di una propria legislazione in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS, specifica o integrata all’interno della disciplina urbanistico-pianificatoria e di governo del territorio, 18 Regioni hanno anche predisposto appositi regolamenti.

Si rileva, inoltre, che circa due terzi di Regioni e Province autonome hanno elaborato Linee guida per le procedure di VAS e anche formulari e modelli procedimentali.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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