Agenzia delle Entrate: ok alla fattura elettronica differita
L'entrata in vigore della fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di “fatturazione differita”
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L’agenzia delle Entrate dice si all’emissione di una fattura elettronica differita dichiarando ufficialmente come “dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio .” A seguire alcune domande con relative risposte sul tema della fattura differita.
Di cosa parliamo in questo articolo:
È possibile l’uso della fattura differita anche in formato elettronico?
È sicuramente possibile emettere una fattura elettronica differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Le fatture datate dicembre 2018, ma inviate al cliente nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica?
Non obbligatoriamente. La fattura datate 2018 ma inviate nel 2019 possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.
Come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita?
I DDT (Documenti di Trasporto) possono essere conservati in maniera cartacea. Nel caso in cui i DDT siano allegati alla fattura elettronica saranno invece automaticamente portati in conservazione con la fattura.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi.
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