IVA agevolata al 10% edilizia e ristrutturazioni (Guida completa)

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Quando si parla di lavori di edilizia e di detrazioni su ristrutturazioni e risparmio energetico è necessario parlare anche di IVA. L’aliquota ordinaria è del 22% ma in alcuni casi è possibile accedere all’IVA agevolata al 4% e al 10%. Queste aliquote vengono applicate dal fornitore quando il proprietario dell’immobile fornisce l’adeguata autocertificazione che attesta la possibilità di accedere all’agevolazione.

In genere, l’IVA al 4% non viene mai applicata sugli interventi che usufruiscono di detrazione per il risparmio energetico ma subentra nei casi di detrazione del 50% per interventi che hanno lo scopo di eliminare le barriere architettoniche.

Casi di applicazione dell’IVA al 10% nei lavori edili

L’aliquota al 10% si applica, oltre ai casi di acquisto o costruzione di immobili abitativi diversi dalla prima casa, anche agli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.

Nel 2010 la legge finanziaria ha disposto l’IVA al 10% anche sulle prestazioni che interessano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione di fabbricati destinati prevalentemente alla funzione abitativa privata. In tal senso si intende:

  • interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata;
  • singole unità immobiliari a destinazione abitativa a prescindere dall’utilizzo (categorie catastali da A1 ad A11, esclusa l’A10) e le relative pertinenze.

In questo caso non esistono differenze tra restauro e ristrutturazione per richiedere l’IVA al 10%. L’agevolazione può essere applicata anche all’acquisto di beni, fatta esclusione delle materie prime e dei materiali semilavorati. Vengono considerati beni di valore significativo:

  • i sanitari e la rubinetteria dei bagni;
  • le caldaie;
  • le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • i serramenti e infissi esterni e interni;
  • gli ascensori e i montacarichi;
  • l’impianto di sicurezza;
  • i videocitofoni.

Così come espresso nell’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n. 488/99 il quale definisce l’utilizzo dell’aliquota IVA ridotta al 10%, in sostituzione di quella ordinaria del 22%.

Documenti per IVA agevolata al 10% nelle ristrutturazioni

Per poter avere accesso alle agevolazioni è necessario avere la documentazione adeguata. Come prima cosa occorre avere l’autocertificazione che attesta l’applicabilità. Ogni tipo di intervento deve avere la dichiarazione IVA ridotta con i documenti specifici, quali:

  • copia della concessione edilizia;
  • copia dell’atto;
  • copia del documento e codice fiscale;
  • autocertificazione per Iva agevolata 10%.

Per l’IVA agevolata al 4% sono richiesti gli stessi documenti con relativa autocertificazione.

Autocertificazione per IVA agevolata al 10%

L’IVA agevolata al 10% non viene applicata in automatico. Per poterne usufruire è necessario che il proprietario dell’abitazione, o l’inquilino, presenti all’impresa incaricata dei lavori di ristrutturazione edilizia, una dichiarazione chiamata modello di autocertificazione IVA 10%.

Questo modello è il documento attraverso cui il proprietario di casa si assume ogni responsabilità della richiesta di applicare l’IVA al 10% anziché al 22%. Inoltre, è importante osservare alcune regole nella compilazione di fatturazione e di ricevuta fiscale. Infatti l’impresa dovrà indicare il valore complessivo della prestazione e il valore dei beni significativi. Dovrà indicare anche all’interno della fattura i beni di valore significativo ammessi all’IVA al 10% forniti nel corso dell’intervento.

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