Riparto di competenze professionali: agli ingegneri l’ESCLUSIVA competenza sulla progettazione tecnica su opere non civili

Le progettazioni tecniche che NON attengono all'edilizia civile sono di esclusiva competenza professionale degli ingegneri!

Corso Gare D'Appalto
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Il TAR della Regione Campania ha fatto chiarezza su un tema spesso dibattuto: il riparto delle competenze professionali tra ingegneri, architetti (e le altre figure professionali). Secondo il tribunale amministrativo campano le progettazioni tecniche che NON attengono all’edilizia civile sono di Esclusiva competenza degli ingegneri. Le progettazioni attinenti invece all’edilizia civile possono essere svolte sia dagli ingegneri che dagli architetti

Con la sentenza n.4169/2019 del 30 luglio 2019, riguardante un bando per la realizzazione di un reparto di una struttura sanitaria, il Tribunale si è espresso annullandone l’aggiudicazione all’impresa i cui progetti portavano la firma di un architetto.

Secondo il TAR della Campania la competenza sulla progettazione di un edificio non civile, come per l’appunto la progettazione di una struttura sanitaria, sarebbe infatti dei soli ingegneri.

La querelle è nata quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante per conto dell’ASL Napoli 3 Sud, ha indetto una procedura aperta per affidare in appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori di realizzazione del nuovo reparto Speciale Unità Accoglienza Permanente S.U.A.P., Plesso ospedaliero di Gragnano (NA), per un importo complessivo di € 511.293,71.

Nel bando, le legge, che come criterio di attribuzione di un punteggio supplementare i concorrenti, a norma di disciplinare devono formulare nell’offerta “Proposte tecniche integrative e migliorative” del sistema impiantistico del gas medicale e dell’illuminazione; la lex specialis richiedeva, inoltre, che “tutta la documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina da un professionista abilitato Ingegnere e/o Architetto, iscritto all’Ordine Professionale ed in possesso di laurea magistrale o quinquennale – pena l’esclusione dalla procedura”.

La richiesta di annullamento verteva invece sul fatto che l’aggiudicatario aveva accluso all’offerta un computo metrico estimativo di importo superiore a quello a base di gara e avrebbe dovuto essere escluso, in quanto la sua offerta tecnica, per la parte relativa alla componente impiantistica dei gas medicali, sarebbe stata illegittimamente sottoscritta da un architetto e non invece da un ingegnere, secondo quanto disposto dagli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23/10/1925, n. 2537, recante il Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto (regolamento che potete scaricare GRATUITAMENTE cliccando sul link che trovate al termine dell’articolo).

Cosa ha (ri)sancito la sentenza del Tar Campano riguardo il riparto di competenze professionali ra ingegneri e architetti?

La Sent. TAR. Campania Napoli 30/07/2019, n. 4169 ha riaffermato due importanti principi in materia di gare d’appalto.

Negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale;

Tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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