Competenze Ingegneri iunior: la disciplina degli appalti pubblici

Competenze Ingegneri iunior. Gli ingegneri junior hanno una serie di limiti nella partecipazione alle gare d’appalto. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 4776/2016.

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Il Consiglio di Stato ha fatto “chiarezza” riguardo le Competenze Ingegneri iunior negli appalti pubblici. Gli ingegneri junior hanno una serie di limiti nella partecipazione alle gare d’appalto. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 4776/2016.

Una sentenza che ha messo nero su bianco i limiti alle competenze professionali degli ingegneri iunior per quanto riguarda tutte le soluzioni progettuali definite dal CDS come complesse.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’articolo 46 del Dpr 328/2001 prevede che gli ingegneri iunior, con laurea triennale e iscritti nella sezione B dell’Albo ingegneri, possano collaborare con gli ingegneri della sezione A, cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi, ma solo nel settore delle opere edili. Competenze ingegneri iunior , quindi, solo per quanto riguarda la materia dell’edilizia privata.

La progettazione di opere per la difesa del suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l’ambiente e il territorio sarebbero invece, sostengono i giudici, di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A. Per queste attività, in base all’articolo 45 del Dpr 328/2001, non è prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.

Da dove nasce la necessità di un ennesima pronuncia del Consiglio di Stato sulla materia delle competenze ingegneri iunior?

Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, un Comune italiano aveva aggiudicato dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione ad una società che si era fatta redigere gli elaborati dell’offerta tecnica da un ingegnere junior.

La società esclusa aveva quindi presentato ricorso al Tar, ma questo lo aveva respinto sostenendo che l’attività dell’ingegnere junior rientrava nelle ipotesi di collaborazione alla progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie. Secondo il Tar, non era stato dimostrato che le migliorie inserite nel progetto avessero dato vita a soluzioni avanzate. Il progettista quindi, a detta dei giudici, aveva agito sul progetto predisposto dalla Stazione Appaltante, quindi si poteva ipotizzare che avesse messo in pratica metodologie standardizzate.

In seconda battuta invece, il Consiglio di Stato, ha totalmente ribaltato questa visione affermando che le competenze dell’ingegnere junior si limitano alle costruzioni semplici e non includono le opere pubbliche.

Una decisa bocciatura quindi, ancora più decisa se vista in rapporto con quanto i giudici hanno poi sottolineato. Oltre all’elemento delle costruzioni semplici, i giudici del CDS hanno evidenziato come gli ingegneri junior non possano neppure collaborare con la Stazione Appaltante dal momento che questa non era in rapporto di dipendenza con l’ufficio tecnico del Comune.

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