Analisi delle competenze professionali degli ingegneri Junior

Importanti chiarimenti per quanto riguarda le competenze professionali degli ingegneri junior nel settore dell’ingegneria civile e ambientale.

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Gli Ingegneri junior, da oggi è ufficiale, possono porre in essere attività di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche.

A stabilirlo è lo stesso consiglio nazionale degli ingegneri con la Circolare n. 554 del 1 luglio 2015 con cui viene interpretata una precedente sentenza del Tar della regione Campania.

“Vi è una summa divisio in materia di competenze professionali riguardanti gli ingegneri  iunior nel settore civile e ambientale degli iscritti all’albo degli Ingegneri”.

Secondo il Cni infatti “quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o sperimentali, la competenza spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell’albo; quando invece si tratta di progetti che prevedono l’utilizzo di metodologie standardizzate, vi è anche la competenza (autonoma) degli Ingegneri civili e ambientali juniores, ovvero degli iscritti appartenenti alla sezione B”.

Ma da cosa nasce questa discussione sulle competenze professionali degli ingegneri junior ?

Tutto nasce da una sentenza del giudice amministrativo campano, con cui si respingeva di fatto il ricorso avanzato da una società di costruzioni contro l’avvenuto affidamento ad una società concorrente, da parte del Comune di Lapio,n in provincia di Salerno, dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.

Il ricorso della società di costruzioni muoveva dal presupposto che la gara fosse stata inficiata “per violazione dell’art.46 del DPR 328/2001, in quanto gli elaborati dell’offerta tecnica sono stati redatti e sottoscritti da un ingegnere junior, appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, che non sarebbe abilitato per i progetti richiesti dal bando di gara”.

Un opposizione in punta di diritto che però non ha trovato sponda nel Tar salernitano. Il giudice amministrativo non ha infatti sposato la ricostruzione del legale dell’attore, anzi, nel corso del processo il giudice ha definito il ricorso come “palesemente infondato nel merito” .

Secondo il Collegio giudicante infatti, dato che il bando di gara aveva ad oggetto il “Completamento e adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione nel Comune di Lapo”, si trattava in realtà di individuare soluzioni tecniche migliorative della rete fognaria e dell’impianto di depurazione e non di nuove progettazioni, come invece sottolineava l’attore del processo.

Per quanto riguarda inoltre le competenze professionali degli ingegneri junior iscritti alla sezione B dell’albo, il giudice ha affermato che “gli Ingegneri junior possono, per quanto riguarda il settore dell’ingegneria civile e di quella ambientale, porre in essere attività di concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche”.

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