Indagini difensive e Privacy: regole deontologiche del GDPR

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Quando si parla di tutela della privacy in caso di indagini difensive, il garante della privacy ha pensato a un regolamento deontologico che definisce le modalità di esecuzione delle investigazioni. Si tratta di una materia piuttosto complessa e per questo un corso di formazione sul GDPR può essere di grande aiuto. Noi di Unione Professionisti abbiamo ideato anche un corso sulle regole deontologiche per il trattamento dei dati personali e investigazioni difensive, per fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

Cosa si intende per indagini difensive

Si parla di indagini difensive in caso di indagini che vengono svolte da un difensore alla ricerca di prove a favore del proprio assistito, secondo le forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del codice di procedura penale. Più in generale, possiamo parlare di indagini difensive tutte le volte che un soggetto agisce per difendere un diritto in giudizio con l’utilizzo dei dati personali.

Nel vecchio Codice della protezione dei dati personali, erano previste alcune disposizioni in ambito investigativo con scopi difensivi. Secondo l’art 13, c. 5, lett. b e l’art. 24, c. 1, lett. f, era prevista una deroga all’ambito di informativa e riteneva che non vi era l’esigenza di avere un consenso scritto da parte dell’interessato, per il trattamento dei dati per fini investigativi.

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, gli articoli sono stati abrogati ed è stato emanato il Decreto legislativo 101/2018 che, insieme al provvedimento del 19 dicembre 2018, ha dichiarato conforme al GDPR e alla normativa italiana per la privacy il codice di deontologia e di buona condotta.

È importante sapere che il titolare del trattamento che svolge l’attività d’investigazione difensiva o per la tutela di un diritto in sede giudiziaria non è tenuto a fornire l’informativa ma dovrà valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esonero, così come previsto dall’art. 14 GDPR.

Il consenso per il trattamento dei dati

È bene sapere che anche il consenso non è più un requisito necessario. Infatti, come espresso dall’art. 9 del GDPR:

“È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Questo non si applica se “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.

L’art. 2-octies del Codice Privacy dice inoltre che “il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare” se “l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria” e se “l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Conservazione e cancellazione dei dati raccolti in fase investigativa

L’art. 5 del GDPR, richiamato dall’art. 10 delle regole deontologiche e di buona condotta, prevede i principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione.

I dati personali trattati possono essere conservati dall’investigatore privato per un periodo non superiore a quello necessario per eseguire l’incarico ricevuto. Per questo motivo è necessario eseguire controlli periodici al fine di individuare la stretta pertinenza tra i dati conservati e quelli essenziali rispetto alle finalità dell’incarico.

Al termine dell’attività, il trattamento deve cessare in ogni forma, eccezione fatta per la comunicazione immediata al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico. Questi ultimi possono consentire, anche in sede di mandato, alla conservazione temporanea del materiale personale dei soggetti che hanno curato l’attività svolta e solo per fini di liceità, trasparenza e correttezza del proprio operato. Inoltre, se è stato contestato il trattamento, il difensore o chi ha conferito l’incarico, possono fornire all’investigatore il materiale necessario per dimostrare la regolarità della raccolta.

È molto importante sapere che tutte le fasi di passaggio di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non rappresentano un motivo valido che giustifica la conservazione dei dati.

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