SCIA alternativa al permesso di costruire: guida aggiornata

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Cosa bisogna scegliere tra SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire? Il Testo Unico dell’Edilizia stabilisce, in base al tipo di intervento da eseguire quale tra i titoli abilitativi edilizi è richiesto. I lavori, infatti, sono diversi (manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.) ed ognuno presenta le sue specificità in ambito amministrativo, compreso il tipo di autorizzazione necessaria.

In certi casi, è indispensabile ottenere il permesso di costruire, in altri, è possibile sostituirlo con una SCIA alternativa al permesso di costruire, conosciuta anche come Super SCIA e regolata proprio dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico edilizio). Ma quindi quando si usa, qual è la sua validità e cosa prevede la normativa di riferimento?

Cosa s’intende per SCIA alternativa al permesso di costruire?

Partiamo dal principio: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) permette ai cittadini di effettuare lavori edilizi sui propri immobili presentando una segnalazione al Comune, accompagnata dalla certificazione di un tecnico abilitato. In particolare, la SCIA alternativa al permesso di costruire può essere utilizzata per interventi di ristrutturazione importante che non richiedono la demolizione completa dell’edificio esistente, anche se comportano modifiche della volumetria, dei prospetti o dei cambiamenti nella destinazione d’uso.

Si tratta, in poche parole, di una procedura semplificata che permette di avviare alcuni interventi edilizi senza dover richiedere il tradizionale permesso di costruire. Questa modalità consente di iniziare i lavori in tempi più brevi e snellire i processi burocratici, grazie anche al recente meccanismo del silenzio assenso in edilizia. È una soluzione utile soprattutto per interventi di minore entità che comunque necessitano di un’autorizzazione formale.

Quando si può presentare la SCIA alternativa al permesso di costruire?

La SCIA alternativa al permesso di costruire, come previsto dall’art. 23 del T.U. in materia di edilizia, può essere presentata per una serie di interventi specifici, tra cui:

  • ristrutturazioni edilizie con modifiche parziali o complete dell’immobile, inclusi cambiamenti di volumetria, prospetti, destinazione d’uso e sagoma per edifici vincolati (ex D.Lgs. 42/2204);
  • nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche regolate da piani attuativi specifici, contenenti quindi dettagli chiari su aspetti volumetrici, tipologici e costruttivi e che devono essere confermati dal Comune o accompagnati da una relazione tecnica (se approvati prima del 2001);
  • interventi di nuova costruzione eseguiti direttamente in conformità con gli strumenti urbanistici generali e che contengono precise disposizioni plano-volumetriche.

Tuttavia, è importante verificare sempre la normativa locale, poiché alcune Regioni potrebbero avere regole più restrittive o presentare ulteriori requisiti.

Durata, validità e controlli

Abbiamo visto, quindi, che è possibile richiedere la SCIA alternativa al permesso di costruire per cambio della destinazione d’uso, per interventi di ristrutturazione edilizia ma anche per nuove costruzioni che rispettano determinati requisiti. Qual è però la sua validità? Di solito, la SCIA in alternativa al permesso di costruire ha un’efficacia di tre anni dall’inizio dei lavori dichiarato nella domanda, ma può variare in base alla complessità dell’intervento. Durante questo periodo, l’amministrazione comunale può effettuare controlli per verificare la conformità dei lavori rispetto alla SCIA presentata.

Entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’ente competente può bloccare i lavori se riscontra irregolarità. Se entro questo termine non ci sono obiezioni, si può considerare il silenzio assenso come approvazione implicita.

Quanto costa la SCIA alternativa al permesso di costruire?

Il costo per la presentazione della SCIA alternativa può variare in base al comune e alla tipologia di intervento. Solitamente, le spese comprendono:

  • diritti di segreteria e di istruttoria per le pratiche amministrative (circa 50 euro per l’aggiornamento al catasto e 250 euro per la SCIA)
  • costo per le consulenze tecniche, che dipenderà dal tipo di lavoro in questione e dalla tariffa del singolo professionista;
  • oneri di costruzione, se previsti dal Comune.

Per avere un’idea precisa, è consigliabile consultare il sito del Comune di riferimento o rivolgersi direttamente agli uffici preposti.

La documentazione necessaria

Per presentare una SCIA alternativa al permesso di costruire, è necessario predisporre una serie di documenti tra cui:

  • modulo unificato SCIA alternativa compilato con i dati del titolare e della ditta, le dichiarazioni del progettista, la descrizione dell’opera, ecc.;
  • eventuali nulla osta o autorizzazioni particolari, in base alla tipologia di intervento.

Tutta la documentazione deve essere allegata alla domanda e può essere presentata in formato cartaceo o digitale, a seconda delle specifiche del Comune di riferimento.

Qual è la differenza tra SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire?

La principale differenza tra SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire sta nel tipo di interventi che ognuna può autorizzare:

  • la SCIA alternativa al PdC copre principalmente lavori minori che non prevedono la demolizione completa dell’edificio, ad esempio manutenzioni o installazioni di pannelli solari;
  • il permesso di costruire serve per interventi significativi, come nuove costruzioni o ristrutturazioni per cui è prevista la demolizione completa dell’edificio.

In conclusione, la SCIA alternativa al permesso di costruire rappresenta una valida soluzione per chi necessita di avviare interventi edilizi in tempi rapidi, riducendo la burocrazia. Tuttavia, come abbiamo visto, è fondamentale rispettare le normative vigenti e preparare accuratamente tutta la documentazione necessaria.

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