Demolizione delle case abusive: procedure e normativa nazionale

In un documento della Conferenza delle Regioni tutte le norme regionali, l'iter sulle procedure delle demolizioni di manufatti abusivi

Riuso Urbano
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In caso di opere edilizie abusive la demolizione prevede l’abbattimento parziale o totale dei volumi che danno luogo a una violazione delle norme urbanistico-edilizie. Si parla invece di rimessione in ripristino dello stato originario quando la rimozione diretta o parziale viene fatta su beni paesaggistici in esecuzione all’ordine impartito da un giudice.

Abusi edilizi in Italia

Nel 2015, secondo i dati Istat, circa il 47% del patrimonio edilizio del sud era fuori legge, il 19% al centro e quasi il 7% al nord. Secondo il Rapporto Ecomafia 2019 di Legambiente, elaborati dal Cresme, sono oltre 17mila gli abusi edilizi realizzati nel 2019 e circa l’80% di questi non è ancora stato abbattuto.

Appare evidente dunque che occorre semplificare la procedura di demolizione, così da ottimizzare gli interventi e l’abbattimento delle opere abusive. Per questo motivo è stato emanato il Decreto Semplificazioni, decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con alcune modifiche, con la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020. L’obiettivo è quello di modificare la procedura, affidando l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione al Prefetto, in caso di inerzia del Comune competente. Questa modifica è piuttosto innovativa e concentra sul Prefetto un potere che in genere non viene esercitato dall’Ente Locale.

L’ordinanza di demolizione

Dopo aver accertato l’abuso edilizio, spetta al Comune emettere l’ordinanza di demolizione. Questa deve essere pubblicata sul sito istituzionale e deve essere comunicata al Prefetto. Allo stesso tempo si dovranno informare le società che erogano servizi pubblici di non somministrare forniture per le opere prive di permesso di costruire.

In questa fase, il destinatario dell’ordinanza di demolizione può, entro 60 giorni dalla ricezione, impugnare il provvedimento in via amministrativa presso il Tar competente. In alternativa può inviare una richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria e spetterà al Comune aprire la pratica edilizia o comunicare i motivi che ostacolano l’accoglimento della richiesta.

Dopo 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza, in assenza di procedimenti di concessioni o autorizzazioni in sanatoria, viene eseguito un controllo da parte della Polizia Municipale insieme al tecnico del Comune, per accertare se il destinatario ha ottemperato o meno l’ordinanza.

La demolizione d’ufficio

Si procede con la demolizione d’ufficio quando il privato non vuole demolire direttamente e procede ad affidare all’esterno i lavori. L’azione amministrativa di repressione degli abusi edilizi ha un carattere vincolato e obbligatorio, pertanto non ammette deroghe neanche quando l’ingiunzione interviene a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Quando si parla di abusi edilizi non sanabili?

Gli abusi edilizi non sanabili sono quelli più gravi che non possono essere risolti semplicemente pagando una sanzione amministrativa. La ragione è che questa tipologia di abusi non rispettano il requisito della doppia conformità urbanistica, sia quella attuale che quella vigente al momento dell’esecuzione dei lavori.

Per regolarizzare un abuso non sanabile il cittadino non può pagare una multa, ma si deve procedere con “il ripristino dello stato dei luoghi”, ovvero con la demolizione.

Quando si parla di abuso grave si fa riferimento a edifici che non hanno ottenuto il permesso di costruire o la licenza comunale. Tuttavia, il comune può decidere in alcuni casi di non procedere con la demolizione coatta ma di applicare una sanzione economica. Questo avviene ad esempio dopo un’attenta valutazione tecnica che mette il luce che la demolizione delle parti abusive potrebbe compromettere la stabilità dell’edificio. Se si verifica questa ipotesi, la sanzione equivale al doppio del costo dell’abbattimento.

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