Le sanzioni previste dal procedimento disciplinare forense

La riforma forense del 2012 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il procedimento disciplinare a cui possono essere sottoposti gli avvocati in caso di violazione del codice deontologico. In particolare, sono state definite le sanzioni disciplinari che possono essere valutate dal Consiglio Nazionale Forense nei confronti degli avvocati che hanno commesso infrazioni.
Per garantire la corretta applicazione delle norme sul procedimento disciplinare forense, è stato istituito il Corso procedimento disciplinare forense, che fa parte del processo di formazione continua per gli avvocati sulla materia disciplinare. Grazie a questo corso, i professionisti possono approfondire le loro conoscenze sulle norme che regolano il procedimento disciplinare e sulle sanzioni che possono essere comminate in caso di violazione del codice deontologico.
Le sanzioni disciplinari previste per gli avvocati
Le principali sanzioni disciplinari, così come espresse nell’articolo 4 del Codice Deontologico Forense, possono essere aumentate o ridotte in base alla gravità del danno.
Le sanzioni disciplinari sono:
- Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
- Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
- Sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
- Radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.
Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
- fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
- fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
- fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
- fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
- all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
- alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
- alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da uno a tre anni.
Infine, nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, che non ha carattere
di sanzione disciplinare.
La prescrizione
Un aspetto importante del procedimento disciplinare forense riguarda la prescrizione. Infatti, il procedimento disciplinare deve essere avviato entro un certo periodo di tempo dalla commissione dell’infrazione e, se non rispettato, l’azione disciplinare decade. In particolare, il termine di prescrizione è di 5 anni a partire dalla commissione dell’infrazione.
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