Regime dei minimi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le Partite IVA possono ancora applicare il Regime dei Minimi al 5% , anche se l’attività è stata avviata prima del Milleproroghe 2015

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Le partita IVA possono scegliere di applicare il “vecchio” regime dei minimi al 5% anche se hanno aperto attività prima dell’entrata in vigore del Milleproroghe.

Una precisazione, quella fatta dall’Agenzia delle entrate, che mette la parola fine alle tante discussioni a riguardo “le partite IVA devono effettuare le opportune modifiche alle operazioni IVA effettuate e poi indicare l’opzione con la dichiarazione dei redditi relativa al 2015, che si presenta nel 2016”.

La querelle era nata nei mesi scorsi perché le partita IVA con avvio attività a inizio 2015 si erano viste applicare il regime ordinario in quanto non risultavano in possesso dei requisiti per rientrate nel nuovo Regime dei Minimi con aliquota al 15%, ne nel precedente regime dei minimi al 5 %.

Un periodo di limbo, in cui i dati di iscrizione delle nuove partite IVA erano quasi pari a zero, un periodo a cui ha posto fine il decreto Milleproroghe del Marzo 2015.

Il Milleproroghe infatti ha esteso all’intero 2015 la possibilità di scegliere il vecchio regime dei minimi al 5% riservato a imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, anche se l’attività risultava essere stata avviata nel periodo transitorio che va dall’entrata in vigore del nuovo regime,primo gennaio 2015,a quella del Milleproroghe, marzo 2015.

Quindi coloro che hanno iniziato un’attività d’impresa nel 2015, anche se prima dell’entrata in vigore della proroga del vecchio regime agevolato, se vogliono rientrare nel sistema fiscale di vantaggio, nel caso in cui non abbiano già manifestato la relativa volontà con il modello A7, possono darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015, allegando il modello relativo  alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA.

Le partite IVA che fossero interessate a rientrare nella disciplina del vecchio regime dei minimi al 5% dovranno, entro il 23 agosto, oppure con la prima liquidazione IVA successiva, applicare le opportune modifiche ai documenti emessi con addebito IVA.

Per le operazioni attive, emetteranno perciò una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA ndr), per correggere l’attribuzione dell’IVA  in rivalsa al cessionario o committente.

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