Normative antisismiche regionali: il quadro sinottico della babele normativa italiana

Gli ultimi eventi sismici verificatisi tra agosto ed ottobre 2016 nei territori del Lazio, dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Umbria hanno determinato l’esigenza di procedere ad una ricostruzione delle principali normative antisismiche regionali

Corso Antisismica
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É stato inviato nelle scorse ore al Presidente della Commissione Ambiente della Camera il documento con l’attuale quadro delle misure previste da ciascuna Regione sulla classificazione sismica e sulle diverse normative antisismiche regionali. “Gli ultimi eventi sismici verificatisi tra agosto ed ottobre 2016 nei territori del Lazio, dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Umbria hanno determinato l’esigenza di procedere ad una ricostruzione delle principali normative antisismiche regionali. Una fitta ragnatela di norme, leggi, decreti e regolamenti che ha fatto si che la materia antisismica diventasse una vera e propria babele normativa che frena e rallenta le procedure di messa in sicurezza.

Per cercare di mettere ordine nella materia, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha consegnato a Ermete Realacci, Presidente della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati un documento ufficiale in cui viene presentato il “Quadro sinottico delle normative antisismiche regionali” (quadro sinottico che potrete trovare e scaricare in forma di allegato alla fine dell’articolo).

Quali sono gli strumenti con cui procedere a realizzare una corretta e moderna prevenzione sismica? Quali risultati sono emersi dallo studio delle normative antisismiche regionali?

La prevenzione sismica, una materia antica se è vero che già all’epoca dei Borboni nel Sud Italia venivano realizzate strutture antisismiche, come noto, “può essere realizzata essenzialmente attraverso l’utilizzo di due strumenti tecnico organizzativi ben precisi”:

  • la classificazione sismica del territorio (una suddivisione del territorio della Repubblica italiana in specifiche aree, caratterizzate da un comune rischio sismico);

  • uno studio e una conoscenza approfondita della normativa sismica italiana, con la quale si indicano i criteri da dover seguire per garantire la costruzione di strutture maggiormente stabili, in grado di ridurre la tendenza delle stesse a subire danni in seguito ad un evento sismico.”

Ma vediamo ora di analizzare nello specifico entrambi gli strumenti.

Per quanto riguarda la classificazione sismica del territorio italiano, primo strumento previsto all’interno del “Quadro sinottico delle normative antisismiche regionali”, il quadro risulta particolarmente articolato e secondo alcuni punti di vista “caotico”. 

  • Il Molise: in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998 e sulla base dei criteri di classificazione contenuti nell’Ordinanza summenzionata, la Regione è intervenuta con la L. R. 20 maggio 2004, n. 13, “Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica”, con cui è stato aggiornato l’elenco dei Comuni dichiarati sismici, i quali sono stati ricompresi a seconda del livello di sismicità nelle zone 1, 2 e 3;

  • La Basilicata: sulla base degli stessi atti, la Regione ha provveduto con la D.G.R. n. 2000/2003 all’individuazione e alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, con conseguente modifica degli elenchi dei Comuni qualificati come sismici;

  • La Sicilia: la Regione Sicilia ha a tal fine adottato la D.G.R. n. 408 del 19.12.2003, con cui sono stati aggiornati gli elenchi dei Comuni sismici e sono state, inoltre, specificate le categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile durante gli eventi sismici o in conseguenza di un eventuale collasso. Su quest’ultimo punto, è poi intervenuta la D. G. R. n. 1372/2005, recante “Indirizzi regionali per l’effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma attuativo temporale”, che si conforma a tal proposito agli obblighi di verifica, ai criteri, alle procedure ed ai requisiti di sicurezza indicati dalla normativa vigente.

  • L’Emilia Romagna: la Regione ha provveduto con la D. G. R. n. 1435/2003, con cui è stata recepita la nuova classificazione sismica del territorio regionale individuata dall’Ordinanza del PCDM del 2003. In merito all’Emilia Romagna, è bene, inoltre, evidenziare che si tratta dell’unica Regione che, al fine di consentire un immediato e diretto dialogo tra le parti coinvolte nella progettazione antisimica, ha istituito un apposito forum di discussione, accessibile tramite Internet alla pagina www.regione.emilia-romagna.it/geologia;

  • La Liguria: nel territorio ligure due risultano le normative di riferimento in materia, ovvero la L. R. n. 11/2013, contenente “Disposizioni relative agli strumenti urbanistici compresi nelle zone dichiarate simiche” destinate a dare attuazione all’Ordinanza del PCDM del 3 2003, e la D. G. R. n. 1308/2008, recante la “Nuova classificazione sismica della Regione Liguria”;

  • Le provincie autonome di Trento e Bolzano: nel territorio provinciale di Bolzano, in particolare, si è provveduto alla nuova classificazione dei Comuni simici con la Delibera della Giunta Provinciale n. 4047 del 6.11.2006. Come per Bolzano, anche per quanto riguarda la provincia di Trento, si è intervenuti con un aggiornamento degli elenchi dei Comuni sismici rientranti nel territorio provinciale, oggi ricompresi specificamente nelle zone simiche 3, a bassa sismicità, e 4, a sismicità trascurabile, con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2919 del 27 dicembre 2012;;

  • La Calabria: la Regione ha recepito integralmente la classificazione operata con l’Ordinanza del PCDM del 2003 attraverso la D. G. R. n. 47 del 10 febbraio 2004;

  • Il Friuli Venezia Giulia: in maniera analoga, anche in questo caso ci si è limitati dapprima ad un integrale recepimento della classificazione eseguita con l’Ordinanza del PCDM del 2003 con la D. G. R. n. 2325 dell’1 agosto 2003, cui ha fatto seguito la D. G. R. n. 2543 dell’1 ottobre 2004, relativa all’adozione di ulteriori atti necessari per l’introduzione dei criteri generali previsti a livello statale ai fini della costruzione simica, con cui è stato approvato il primo programma regionale delle verifiche sismiche, dell’elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti di interesse regionale da sottoporre a verifica sismica e della scheda per le verifiche. Quest’ultimo atto, inoltre, è stato recentemente modificato con la D. G. R. n. 845 del 6 maggio 2010, contenente l’attuale classificazione delle zone sismiche e delle aree di bassa ed alta sismicità nel territorio friulano;

  • Il Lazio: anche in tale Regione è stata originariamente recepita la classificazione dei Comuni simici operata dall’Ordinanza del PCDM del 2003 con la D. G. R. n. 766/2003, in seguito modificata ed aggiornata dalla D. G. R. n. 387 del 22 maggio 2009, recante la “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio”;

  • La Lombardia: la Regione ha recentemente proceduto ad un aggiornamento delle zone sismiche ricadenti nel suo territorio con la D. G. R. n. 2129/2014;

  • Il Piemonte: la Regione ha dapprima eseguito una nuova classificazione dei Comuni sismici con la D. G. R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010, in seguito aggiornata con la D. G. R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, con la quale sono state altresì aggiornate le procedure di controllo e di gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;

  • La Puglia: la Regione, nell’esercizio della delega prevista dall’Ordinanza del PCDM del 2003, ha riclassificato le zone sismiche rientranti nel proprio territorio con la D. G. R. n. 597/2004, alla quale va aggiunta la D. G. R. n. 1214/2011, con cui, alla luce dell’introduzione dell’obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti ai fini della protezione civile, sono stati aggiornati gli elenchi relativi ad essi;

  • La Toscana: in merito a tale Regione si precisa che, in seguito alla fusione di 14 Comuni toscani e la successiva istituzione di 7 nuove amministrazioni comunali, si è recentemente posta la necessità di aggiornare gli elenchi dei Comuni qualificati come sismici con la D. G. R. n. 421 del 26 maggio 2014, di modifica della precedente D. G. R. n. 878 dell’8 ottobre 2012;

  • L’Umbria: la Regione ha approvato la nuova classificazione simica dei proprio Comuni con la D. G. R. n. 1111 del 18 settembre 2012;

  • La Valle D’Aosta: la materia è qui trattata dalla D. G. R. n. 1603/2013, con cui si è provveduto sia alla riclassificazione del territorio simico regionale che all’introduzione dell’obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere in essa specificate;

  • Il Veneto: la Regione è intervenuta in materia con diversi provvedimenti, ovvero la D. G. R. n. 67/2003, recante la “Nuova classificazione dei Comuni sismici veneti”, la D. G. R. n. 3645/2003, contenente “Disposizioni sull’edilizia in zona sismica”, nonché la D. G. R. n. 2122/2005, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità attuative per l’esecuzione dei controlli da parte degli Uffici del Genio Civile sui progetti di opere da realizzarsi in zona sismica;

  • Le Marche: la Regione ha proceduto alla riclassificazione dei Comuni sismici del proprio territorio dapprima con la D. G. R. n. 1046/2003, modificata dalla D. G. R. n. 136/2004, da ultimo sostituita con l’Ordinanza n. 3907/2010;

  • La Sardegna: Con l’Ordinanza del PCDM del 2003 la Sardegna è stata ricompresa nelle zone di tipo 4 a bassa sismicità. Per tale motivo, la Regione è intervenuta in materia con la D. G. R. n. 15/31 del 2004, con cui ha stabilito il recepimento in via transitoria, ossia fino all’aggiornamento della mappa di rischio simico regionale, della classificazione sismica dei Comuni sardi prevista dalla predetta Ordinanza, per i quali non è stato però introdotto l’obbligo della progettazione antisismica;

  • L’Abruzzo e la Campania: nelle due regioni è stata integralmente recepita la classificazione effettuata con l’Ordinanza del PCDM del 2003 e s. m. i.

Bisogna, infine, aggiungere che l’Ordinanza del PCDM del 2003 lasciava alle singole Regioni facoltà di introdurre o meno l’obbligo di progettazione antisismica nelle zone 4. In considerazione di tale previsione, alcuni Enti territoriali, come la Sicilia, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, e la Puglia, hanno esteso l’obbligo di progettazione antisismica anche a tutti i territori ricompresi nelle zone 4. Sardegna e Veneto invece, hanno optato per l’esenzione da questo obbligo per i Comuni a trascurabile sismicità, come risulta dai provvedimenti dalle stesse emanati.

Per quanto riguarda invece lo strumento delle normative antisismiche regionali, la premessa che secondo la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome bisogna fare per prima cosa, è quella di “considerare la molteplicità di fattori che concorrono alla riduzione del rischio sismico, tra i quali vanno necessariamente inclusi: la vulnerabilità del sistema urbano, l’esposizione e la pericolosità sismica di base dei singoli territori”.

Sulla base di queste considerazioni quasi tutte le Regioni italiane, allo scopo di garantire una maggiore tutela della pubblica incolumità e della prevenzione sismica, hanno adottato della apposite leggi regionali, con cui sono state ripartite le funzioni in materia sismica, riorganizzate le Strutture tecniche competenti, ma soprattutto sono stati disciplinati in maniera sostanzialmente uniforme i procedimenti di autorizzazione sismica, le procedure di vigilanza e di controllo sulle opere e le costruzioni nelle zone sismiche, le modalità specifiche di repressione delle violazioni e di applicazione delle sanzioni, nonché l’obbligo di verificare preventivamente la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione comunale, in formazione o in modifica, con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Ovviamente, anche in questo caso il corpus normativo si presenta piuttosto complesso e variegato, ragion per cui si reputa utile dapprima un’indicazione delle principali leggi a cui si è fatto riferimento, al fine poi di metterne in evidenza analogie e differenze. L’analisi effettuata nel report consegnato al deputato, presidente onorario di Legambiente, Ermete Realacci, si è perciò incentrata sulle seguenti normative.

  • Per quanto riguarda il Molise: L. R. 9 settembre 2011, n. 25, recante disposizioni sulle “Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica”;

  • Basilicata: L. R. n. 38/1997, contenente “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio sismico”;

  • Emilia Romagna: L. R. n. 19/2008, che detta “Norme per la riduzione del rischio sismico”, modificata dalla L. R. n. 6/2009 sul governo e la riqualificazione solidale dei territori;

  • Campania: L. R. n. 8/1983, come modificata da ultimo dalla L. R. 9 maggio 2016. n. 10;

  • Liguria: L. R. n. 29/1983, come modificata dalla L. R. n. 11/2013;

  • Calabria: L. R. n. 37/2015, come modificata da ultimo dalla L. R. n. 16/2016, non ancora pienamente in vigore in quanto si attende l’approvazione del relativo regolamento di attuazione;

  • Friuli Venezia Giulia: L. R. n. 16/2009, contenente “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”;

  • Lazio: regolamento regionale n. 14/2016, recante “Disposizioni per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica”;

  • Lombardia: L. R. n. 33/2015, che detta “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, cui ha fatto seguito la D. G. R. n. 5001/2016, che indica le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni, in forma singola o associata;

  • Umbria: L. R. n. 1/2015, Testo Unico sul Governo del territorio e materiale correlato, con cui è stata abrogata la precedente L. R. 27 gennaio 2010, n. 5, ma sono stati fatti salvi tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili, riconosciuti come ancora compatibili anche con il nuovo T. U. e, quindi, segnatamente le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 165-171 del 20 febbraio 2012, nonché la D. G. R. n. 325 del 27 marzo 2012;

  • Valle D’Aosta: L. R. n. 23/2012, contenente la “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, successivamente integrata dalla D. G. R. n. 40/2014;

  • Marche: L. R. n. 17/2015, recante “Disposizioni in materia di microzonazione sismica”;

  • Abruzzo: L. R. n. 28/2011, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, modificata dalla L. R. 20 ottobre 2015, n. 32, con cui sono state attribuite a Regioni e Comuni le funzioni in materia antisismica.

Le Regioni non presenti in elenco non hanno adottato leggi regionali specifiche in materia sismica.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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