Edilizia privata e responsabilità dell’appaltatore: SCARICA il PDF con il dossier ANCE

Il punto dell'Ance sulle diverse forme di responsabilità che l’appaltatore assume nei confronti del committente, o in quanto venditore-costruttore, in relazione alla corretta esecuzione dell’opera/intervento pattuiti.

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Il punto dell’Ance sulle diverse forme di responsabilità che l’appaltatore assume nei confronti del committente, o in quanto venditore-costruttore, in relazione alla corretta esecuzione dell’opera/intervento pattuiti. L’Associazione dei costruttori edili ha realizzato il dossier “Appalti privati. Responsabilità dell’appaltatore. Approfondimento normativo e casistica giurisprudenziale”, che fa il punto sulle diverse forme di responsabilità che l’appaltatore assume nei confronti del committente, o in quanto venditore-costruttore, in relazione alla corretta esecuzione dell’opera/intervento pattuiti.

La disciplina che regola l’adempimento dell’appaltatore trova all’interno del codice civile la sua principale fonte regolatrice. La responsabilità civile nell’appalto è, infatti, disciplinata sia dalle norme generali sulla responsabilità contrattuale (in particolare gli artt. 1176, 1218, 1453, c.c.) sia dalle norme speciali riguardanti appunto la disciplina del contratto di appalto (1667, 1668, 1669).

Un breve accenno viene fatto anche alla responsabilità amministrativa e quella per illeciti urbanistico edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 (TU Edilizia).

Un capitolo a parte è stato dedicato anche alla responsabilità del sub-appaltatore. In questo dossier non viene, invece, trattata la responsabilità del committente cui si applicano esclusivamente le norme generali in tema di inadempimento contrattuale in quanto non è prevista una specifica previsione normativa nell’ambito della disciplina del contratto di appalto.

La prima questione che viene trattata riguarda le conseguenze dell’inadempimento dell’appaltatore per mancato inizio dei lavori o per ritardo nell’esecuzione. Tali vicende sono regolate dalle norme generali e non da quelle speciali sull’appalto.

Quindi, premesso che nell’ambito del contratto di appalto è sempre consigliabile individuare chiaramente i termini di inizio e fine lavori indicando anche la possibilità di definire, all’occorrenza, dei termini suppletivi in caso, ad esempio, di varianti richieste dal committente cosa succede se l’appaltatore non dia inizio ai lavori appaltati oppure non li esegua nei tempi concordati? Come principio generale, quando l’intervento non è ultimato non si può applicare la speciale disciplina che regola la responsabilità per vizi e difetti costruttivi ma si ricade, come detto, nell’ambito delle norme di carattere generale relative all’inadempimento della prestazione.

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