Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere

Entra ufficialmente in vigore il prossimo 22 settembre 2016 il decreto che reca le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, approvato dal Ministero dell’Interno, lo scorso 9 agosto 2016

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Il DM del Ministero dell’Interno del 9 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2016, introduce importanti novità riguardo l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ed entrerà ufficialmente in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

La normativa si applica a tutte quelle attività con oltre 25 posti letto, che risultino esistenti alla data del 22 settembre 2016 prossimo, quando il provvedimento sarà pienamente efficace e coercitivo, e già ricomprese nell’Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, oppure alle attività di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive che svolgano la propria attività all’aria aperto e dei rifugi alpini.

Nel dettaglio le attività ricettive interessate dalla nuove norme tecniche di prevenzione incendi sono: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Le norme tecniche di prevenzione incendi presenti nel Decreto potranno essere applicate in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi sancite dai precedenti Decreti del Ministero dell’Interno del 9 aprile 1994, del 6 ottobre 2003 e del 14 luglio 2015.

Nell’Allegato al provvedimento, vengono inoltre definiti nello specifico: lo scopo e il campo di applicazione; la classificazione delle strutture ricettive turistico – alberghiere ai fini dell’applicazione della regola; i profili di rischio; la strategia antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme); la tipologia dei vani ascensori.

Per maggiore completezza, in conclusione di documento, vengono poi analizzati anche i livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25.
Il documento, particolarmente interessante sia per tecnici abilitati sia per professionisti dell’antincendio, è stato comunicato a diverse categorie professionali tecniche (geometri, ingegneri, architetti…) attraverso specifiche circolari. Una dimostrazione di come la materia rappresenta sempre più uno degli aspetti fondamentali delle professioni italiane regolamentate.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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