L’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio

Di cosa parliamo in questo articolo:
Quando nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio o, CTU
Come stabilito dal comma 2 dell’art. 61 del Codice di Procedura Civile, il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico d’ufficio, o CTU, considerato ausiliario consulente del giudice, quando vengono formulate domande di natura tecnica.
In tal caso il giudice è obbligato a nominare come consulente tecnico d’ufficio un professionista iscritto all’albo del tribunale. Se il CTU accetta l’incarico deve prestare giuramento in un’apposita udienza.
La sua parcella viene decisa dal giudice e va divisa in modo uguale tra tutte le parti, eccetto che per casi particolari, in base all’esito.
Astensione e ricusazione del consulente tecnico d’ufficio: art. 192 cpc
Per dare a un professionista l’incarico di consulente tecnico d’ufficio – anche detto CTU – gli si fa avere un invito a comparire all’udienza – fissata dal giudice – tramite un cancelliere, come previsto dall’articolo 192 del Codice di Procedura Civile.
Se il consulente vuole astenersi deve annunciarlo al giudice che l’ha nominato tre giorni prima dell’udienza. Il termine è lo stesso qualora le parti decidano di ricusare il consulente. Allora devono inviare il ricorso al giudice istruttore che procede senza possibilità di appello.
Con la pubblicazione del D.L. 25.06.2008, n. 112, all’articolo 51, è stato stabilito che ogni comunicazione prevista dall’art. 192 CPC deve essere inviata tramite modalità telematica all’indirizzo elettronico comunicato come previsto dall’articolo 7 del DPR n° 123 del 13 febbraio 2001.
Cause di incompatibilità del consulente tecnico d’ufficio
Il consulente tecnico d’ufficio può non essere compatibile, perché ritenuto non imparziale perché:
- ha già lavorato come tecnico per una delle parti
- è in rapporti di parentela, matrimonio o amicizia con una delle parti
- ha già svolto il ruolo di CTU in un altro grado del processo
- lavora per una delle parti o un terzo soggetto che ha interessi riguardo all’esito del litigio.
- è già stato CTU per una delle parti.