Fibra ottica in condominio: e se l’amministratore si oppone?

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Perché tutti siano davvero connessi è necessario che venga installata in ogni casa l’infrastruttura di rete in modalità FTTH (Fiber To The Home) – o fibra ottica – che permette di navigare fino ad 1 Giga al secondo.

Spesso, però, capita che gli amministratori di condominio tentino di opporsi. Per evitare queste ed altre eventuali le resistenze all’installazione della fibra ottica in condominio sono stati messi in campo tre provvedimenti normativi appositi.

Di cosa parliamo in questo articolo:

Art. 91 CCE

Secondo quanto stabilito dall’articolo 91 del Codice della Comunità Europea nessun proprietario o condomino può opporsi al passaggio nell’immobile per l’installazione, riparazione o manutenzione degli impianti a fibra ottica.

L‘operatore che installa la rete in fibra ottica può sempre accedere a tutte le parti comuni per collegamenti o manutenzioni di rete. Allo stesso modo l’operatore che è tenuto a ripristinare a proprie spese le parti comuni in caso di eventuali danni

L’articolo è richiamato anche D.L. 112/2008, conv. in Legge. n. 133/2008 e permette l’applicazione anche se non c’è stata una richiesta di utenza da parte di uno dei condomini.

Decreto Fibra

In base al D. Lgs. n. 33 del 2016 – anche detto “decreto fibra” – gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete di fibra ottica in condominio a proprie spese, fino al punto di accesso, e possono entrare all’interno per l’installazione.

Se non c’è una predisposizione interna all’edificio per l’alta velocità, gli operatori di rete possono accordarsi con l’abbonato per terminare – hanno il diritto di farlo – la propria rete nella sede dell’abbonato, facendo attenzione a ridurre al minimo l’impatto.

Entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, se non c’è stato un accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Decreto Semplificazioni

Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 – anche conosciuto come Decreto Semplificazioni – ha stabilito che i lavori – effettuati fuori o dentro gli edifici – per portare la rete di fibra ottica fino alla sede dell’abbonato possono essere ritenuti lavori di manutenzione straordinaria urgente – come definiti dall’articolo 1135 del Codice Civile.

Dunque non è più necessaria delibera condominiale per far partire i lavori straordinari di installazione della rete tranne che nel caso di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.

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