Nuove regole per i dispositivi di protezione individuale
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti i dispositivi di protezione individuale
Sulla 11 marzo 2019 n. 59 è stato pubblicato il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.
A fronte del regolamento UE 2016/425 sui DPI, vengono adeguate le disposizioni nazionali, modificando il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 74 e 76), con novità relative al mercato dei DPI, alla procedura di valutazione della conformità, alla loro marcatura CE, ed alla conseguente vigilanza del mercato dei dispositivi di protezione individuale e relative sanzioni.
In tal modo vengono coordinate le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti, includendo quelli in precedenza esclusi, nonchè semplificando e adeguando i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo principi di praticabilità e proporzionalità.
Di cosa parliamo in questo articolo:
Le tre categorie di Dpi Dispositivi di Protezione Individuale
Vengono individuate tre categorie di Dpi che variano a seconda delle tipologie di rischio rispetto alle quali il dispositivo di protezione individuale offre protezione. Ovviamente, le procedure di valutazione della conformità sono diverse per ognuna delle categorie di rischio e vengono individuate dal Regolamento Dpi (art. 19) al quale il nuovo DLgs rimanda. Inoltre, i Dpi di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità Ue.
Categoria 1
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- a) lesioni meccaniche superficiali;
- b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria 2
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria 3
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;
- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- g) cadute dall’alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- m) rumore nocivo.
Le sanzioni per il mancato rispetto della disciplina dei Dispositivi di Protezione Individuale
Il nuovo DLgs riscrive anche le sanzioni e le disposizioni penali da applicare ai fabbricanti e ai distributori che non rispettano le norme. Chi promuove pubblicità per Dpi che non rispettano le prescrizioni del regolamento Dpi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille e 6mila euro.
0 Commenti
Non ci sono commenti!
Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.