Entrate: registro al 9% per la cessione di un complesso immobiliare da recuperare

Con la risposta n. 67/2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento a seguito di un’istanza di interpello, con cui si chiedeva il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, da applicare alla stipula di un atto di compravendita di un complesso immobiliare da recuperare

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La cessione di un complesso immobiliare, oggetto di un piano di recupero, effettuata dal Comune nei confronti di una società che realizzerà l’intervento di miglioramento, non fruisce né dell’imposta di registro fissa né dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale

Con la risposta n. 67/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento a seguito di un’istanza di interpello, con cui si chiedeva il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, da applicare alla stipula di un atto di compravendita di un complesso immobiliare fra un Comune e una società (aggiudicataria del bene tramite asta pubblica) incaricata del relativo piano di recupero.

La cessione di un complesso immobiliare, oggetto di un piano di recupero, effettuata dal Comune nei confronti di una società (aggiudicataria del bene stesso), che realizzerà l’intervento di miglioramento, non fruisce né dell’imposta di registro fissa né dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. La riforma della disciplina degli atti costitutivi di diritti reali immobiliari, infatti, ha soppresso la norma che prevedeva il trattamento tributario di favore (articolo 5, legge 168/1982).

L’Agenzia, inoltre, ha precisato che a sostegno dell’applicabilità del regime di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), non è possibile invocare l’articolo 1, comma 88, della legge 205/2017, in base al quale il trattamento agevolato previsto dall’articolo 20, legge 10/1977 “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”.

Nel caso in esame, infatti, il regime agevolativo non può essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla legge 10/1977 e successive modifiche, tra i quali rientrano invece, tra l’altro, le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio.

Pertanto, a seguito della soppressione (operata dall’articolo 10, Dlgs 23/2011) del regime di favore previsto dall’articolo 5, legge 168/1982, i trasferimenti di beni immobili, effettuati nei confronti di soggetti che attuano l’intervento di recupero, non sono più soggetti alla disciplina fiscale agevolata.

Di conseguenza, l’atto di trasferimento avente a oggetto il complesso immobiliare va assoggettato all’imposta di registro nella misura proporzionale del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale (ciascuna nella misura fissa di 50 euro).

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