Pubblicità bandi concorsi pubblici di gara sui quotidiani, OICE: non sia chi vince la gara a pagarla perché è onere della P.A.

Scicolone: indigna il fatto che le spese di pubblicazione, anche con l’ultimo decreto del MIT, debbano ricadere sugli aggiudicatari delle gare e per giunta, perentoriamente, entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara

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Le polemiche degli ultimi giorni sull’obbligo di pubblicazione dei bandi concorsi pubblici sui giornali, che hanno visto posizionarsi su parti contrapposte la Federazione degli editori e il Sottosegretario all’editoria Sen. Vito Crimi, hanno attirato l’attenzione di numerosi esperti del settore.

La questione è quasi una lotta tra poveri che l’ultimo decreto del MIT ha generato non poche polemiche e la decisa presa di posizione del Oice per bocca del suo presidente Gabriele Scicolone che ha affidato ad una nota stampa pubblica le sue argomentazioni.

“Non è tanto se sia o meno opportuno l’obbligo di pubblicazione dei bandi concorsi pubblici sui giornali – precisa Gabriele Scicolone – ma quanto il fatto che le spese di pubblicazione, anche con l’ultimo decreto del MIT, debbano ricadere sugli aggiudicatari delle gare e per giunta, perentoriamente, entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara. Non si capisce perché tale onere debba essere richiesto agli operatori economici che versano le tasse per il funzionamento della macchina pubblica.”

Una scelta quindi, quella di obbligare le stazioni appaltanti a pagare una tassa occulta per la pubblicazione sui giornali dei bandi da gara, non condivisa dall’OICE .

“E’ totalmente  incomprensibile il motivo – continua Scicolone -per il quale questa spesa, che deve essere a carico di chi bandisce la gara, come ogni altro onere di preparazione della gara, deve poi essere ignominiosamente rimborsata dall’aggiudicatario. Tra l’altro, almeno nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, entro 60 giorni dall’aggiudicazione di una gara l’aggiudicatario, spessissimo, non ha neanche iniziato le attività e quindi la fatturazione. Il risultato è che il progettista si trova a pagare “a sbalzo” dei soldi per la sola ragione di aver vinto una gara, senza avere incassato – come si diceva una volta – una lira! Abbiamo qualche caso in cui la stazione appaltante ammette anche un pagamento per stati di avanzamento dei lavori, ma si tratta di eccezioni.”

In conclusione l’Oice pone l’accento su la necessità di porre sotto la lente d’ingrandimento di uno studio serio le reali conseguenze che un attività di questo tipo può comportare sul mercato delle Gare d’Appalto.

“L’onere del rimborso – conclude il presidente Scicolone – di queste nuove spese ricadrà per intero sul soggetto che andrà ad aggiudicarsi la gara, che per rispettare l’obbligo dovrà probabilmente riversare il proprio utile a coprire delle spese della stazione appaltante ed anche in anticipo rispetto a quando maturerà tale utile”.

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