Come usare il ravvedimento operoso nell’accatastamento rurale

Di cosa parliamo in questo articolo:
Regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti – mancati o non sufficienti – e altre irregolarità fiscali, avendo diritto della riduzione delle sanzioni.
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Il ravvedimento operoso è vietato tassativamente solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, incluse le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
Il pagamento e la regolarizzazione non impediscono l’inizio o la continuazione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Gli errori, i versamenti mancati o insufficienti possono essere regolarizzati con il pagamento spontaneo di:
- imposta dovuta
- interessi, calcolati in base al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento sarebbe dovuto avvenire a quello in cui viene eseguito
- sanzione diminuita.
La riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso
Il D.LGS. n. 158/2015 prevede la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza: la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione del 15% è ridotta ancora a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Quindi durante il ravvedimento la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Come fare un versamento per il ravvedimento operoso
Per i versamenti si può scegliere tra:
- modello F24, per le imposte sui redditi, imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
- modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti
- F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
- F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, legati ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.
Requisiti di ruralità secondo l’Agenzia delle Entrate
Se un fabbricato rurale già iscritto al Catasto dei Terreni è ancora in possesso dei requisiti di ruralità e non sia stato dichiarato al Catasto dei Fabbricati si può rimediare:
- presentando gli atti di accatastamento del fabbricato rurale
- avvalendosi del ravvedimento operoso – se previsto – per pagare una sanzione amministrativa ridotta (pari ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla violazione).
La richiesta di ruralità può essere presentata per:
- fabbricati rurali destinati ad abitazione, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso
- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C.
La richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del Catasto, firmata, può essere presentata anche da un delegato, come il professionista che si è occupato dell’aggiornamento catastale, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
La richiesta può essere presentata in diversi modi:
- consegna all’Ufficio
- raccomandata postale con avviso di ricevimento
- fax
- posta elettronica certificata (PEC).
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