Accatastamento fabbricati rurali e il ruolo dei geometri

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Come fare l’accatastamento dei fabbricati rurali

Nel 2011 l’articolo 13 del DL 201/2011 ha stabilito che tutti gli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale e registrati al Catasto Terreni dovevano essere iscritti al Catasto Fabbricati Rurali

Per l’accatastamento tramite il Docfa, ovvero DOcumenti Catasto FAbbricati – software per la compilazione dei documenti tecnici catastali e la presentazione agli Uffici provinciali – i professionisti devono fare riferimento all’art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06Fabbricato ex rurale”. 

In particolare, professionisti devono indicare, nel campo della dichiarazione data ultimazione lavori, la data in cui c’è stato un trasferimento di diritti reali – come l’acquisizione del requisito di ruralità – e specificare l’evento nelle “note relative al documento e relazione tecnica”.

Per il riconoscimento del requisito di ruralità  e l’inserimento nella categoria D/10 fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole – degli immobili usati per l’attività agricola, non censiti in una delle categorie del gruppo D, si può usare la procedura Docfa semplificata, descritta nell’allegato tecnico della Circolare n. 2 del 2012 dell’Agenzia.

Nel caso in cui la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla violazione in seguito alla segnalazione per l’accatastamento si pagherà una sanzione amministrativa pari ad 1/6 del minimo.

Il ruolo del geometra nella procedura di accatastamento dei fabbricati rurali

Il geometra ha un ruolo importante nella procedura di accatastamento dei fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni perché garantisce la correttezza della procedura di verifica catastale e dell’eventuale accatastamento nel Catasto Edifici Rurali.

Quando non è necessario l’accatastamento nel Catasto Edifici Rurali

Non c’è l’obbligo di iscrizione al Catasto Edifici Rurali nel caso in cui l’edificio non produce reddito e, in particolare, per quanto riguarda:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
  • manufatti precari, senza fondazione, non fissate al suolo in modo permanente
  • fabbricati in corso di costruzione e/o definizione
  • serre per la coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, con volume inferiore a 150 metri cubi
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • fabbricati molto degradati.

In questi casi bisogna soltanto fare una segnalazione tramite il servizio online Contact center dell’Agenzia delle Entrate.

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