Riforma della valutazione impatto ambientale e dello studio di impatto ambientale: cosa cambia?

Riforma della valutazione impatto ambientale, gli emendamenti proposti dalle Regioni su via e studio di impatto ambientale

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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso ieri 4 maggio 2017 il suo parere sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. A cambiare secondo alcuni potrebbe essere anche la disciplina dello studio di impatto ambientale.

Nel parere redatto dalle Regioni e consegnato al Governo relativo a Valutazione impatto ambientale e studio di impatto ambientale si legge che “le criticità dello schema di decreto in esame, riscontrate nelle fasi di consultazione tra le regioni e le province autonome, possono essere superate, rendendo possibile l’espressione di una posizione favorevole, a condizione che, anche nel rispetto del principio di leale collaborazione e con lo scopo di rendere possibile la tempestiva attuazione del diritto comunitario, siano valutati positivamente e accolti i seguenti emendamenti migliorativi:

  • esplicita previsione di un regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo dell’attuazione da parte delle regioni e province autonome, che ancora non hanno provveduto, della previsione della L. 241/90 inerente il coordinamento dei procedimenti autorizzativi nell’ambito del procedimento di valutazione impatto ambientale;

  • competenze in capo alle regioni e province autonome: si chiede lo stralcio dell’allegato II-bis; è necessario un approfondimento ulteriore con il Ministero dell’Ambiente al fine di individuare nel dettaglio il corretto riparto delle competenze;

  • partecipazione nei procedimenti: reinserimento della partecipazione non contemplata nello schema di decreto per il procedimento di verifica di assoggettabilità (screening);

  • salvaguardia delle prerogative di specialità delle regioni e province autonome (art. 23, comma 3bis);

  • mantenimento delle specificità e attuali termini per l’espressione del parere regionale in sede di VIA statale;

  • eliminazione valutazione impatto ambientale postuma;

  • mantenimento di un livello progettuale definitivo per le procedure di valutazione impatto ambientale regionali, nonché di elementi progettuali certi e sufficientemente approfonditi per la procedura di verifica;

  • eliminazione della perentorietà dei termini procedimentali e mantenimento dell’attuale assetto delle procedure di VIA per le Regioni (in quanto a termini e modalità di svolgimento: 90 gg. per la verifica, 150 gg. per la valutazione);

  • mantenimento termini e modalità per la presentazione delle integrazioni nei procedimenti di VIA”.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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