Servizi di ingegneria e architettura: alcune nuove linee guida

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Servizi di ingegneria e architettura: una definizione

All’art. 3 del Codice Appalti  del 2016 si definiscono «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici» i “servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE

Le linee guida dell’ANAC

L’ANAC  il 14 settembre ha approvato le prime Linee Guida di attuazione del nuovo Codice Appalti – introdotto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -, che riguardano “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Vediamo alcune novità introdotte dalle linee guida riguardo ad attività di supporto alla progettazione, classi, categorie e tariffe professionali.

Indicazioni operative sulle attività di supporto alla progettazione

Gli incarichi ed i servizi di progettazione relativi a lavori che non rientrano tra quelli citati all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno:

  • Stabilendo classi  e categorie di appartenenza dei servizi da affidare, in base alla tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016
  • specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, per dimostrare la professionalità e l’adeguatezza
  • determinando il corrispettivo da mettere a base di gara applicando il ”Decreto parametri“
  • definendo i requisiti di carattere speciale che devono avere i concorrenti per poter partecipare alla gara.

Non è permesso chiedere la consulenza per aiuto nella progettazione di opere pubbliche.

Il Rup – Responsabile Unico Procedimento – ha la responsabilità, la vigilanza e il compito di coordinare l’intero appalto dalla progettazione, all’affidamento e alla esecuzione.

Modalità di approvazione dei requisiti di opere analoghe

Si possono considerare approvati i requisiti per qualificare le attività svolte per opere simili a quelle oggetto dei servizi da affidare – anche a diversa destinazione funzionale – se il grado di complessità è almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

Per dimostrare i requisiti le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949

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