Servizi di ingegneria e architettura: alcune nuove linee guida

Di cosa parliamo in questo articolo:
Servizi di ingegneria e architettura: una definizione
All’art. 3 del Codice Appalti del 2016 si definiscono «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici» i “servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”
Le linee guida dell’ANAC
L’ANAC il 14 settembre ha approvato le prime Linee Guida di attuazione del nuovo Codice Appalti – introdotto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -, che riguardano “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Vediamo alcune novità introdotte dalle linee guida riguardo ad attività di supporto alla progettazione, classi, categorie e tariffe professionali.
Indicazioni operative sulle attività di supporto alla progettazione
Gli incarichi ed i servizi di progettazione relativi a lavori che non rientrano tra quelli citati all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno:
- Stabilendo classi e categorie di appartenenza dei servizi da affidare, in base alla tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016
- specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, per dimostrare la professionalità e l’adeguatezza
- determinando il corrispettivo da mettere a base di gara applicando il ”Decreto parametri“
- definendo i requisiti di carattere speciale che devono avere i concorrenti per poter partecipare alla gara.
Non è permesso chiedere la consulenza per aiuto nella progettazione di opere pubbliche.
Il Rup – Responsabile Unico Procedimento – ha la responsabilità, la vigilanza e il compito di coordinare l’intero appalto dalla progettazione, all’affidamento e alla esecuzione.
Modalità di approvazione dei requisiti di opere analoghe
Si possono considerare approvati i requisiti per qualificare le attività svolte per opere simili a quelle oggetto dei servizi da affidare – anche a diversa destinazione funzionale – se il grado di complessità è almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Per dimostrare i requisiti le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949.
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