Fattura elettronica acquisto carburante: cosa è cambiato per le partite IVA dal 1 Luglio

L’obbligo della fattura elettronica per acquisto e vendita di carburante ai soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, è stato spostato dal 1 luglio 2018 al 1 gennaio 2019.

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Nel periodo che va dal 1 luglio al 2018 al 31 dicembre 2018 vi è una sorta di “doppio binario”, in cui vige sia la scheda carburante, ma anche la fattura elettronica, in quanto i benzinai che sono pronti potranno comunque procedere all’emissione della fattura elettronica. La proroga è circoscritta unicamente al caso in cui l’acquisto avvenga presso impianti stradali di distribuzione. Pertanto rimane al 1 luglio 2018 l’obbligo della fattura elettronica per documentare l’acquisto di carburanti dai grossisti; la novità interessa, ad esempio tutte le imprese che hanno una cisterna in sede: dal 1 luglio 2018 i rifornimenti dovranno essere documentati con fattura elettronica.

Sempre in riferimento alla fatturazione elettronica non è stato prorogato il termine del 1 luglio 2018 per i sub-appaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Fattura elettronica carburante: come funziona?

Dal 1 luglio 2018, c’è tuttavia l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per le spese relative all’utilizzo di autovetture, natanti da diporto, aeromobili e in genere veicoli stradali a motori. Se non si rispetta questo obbligo si perde il diritto alla detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.

Quindi dal 1 luglio 2018, dovranno essere pagati con strumenti tracciabili:

  • gli acquisti di carburanti e lubrificanti;

  • le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione;

  • i pedaggi stradali;

  • i canoni di noleggio, locazione anche finanziaria;

  • altre spese di impiego o connesse ai mezzi di trasporto.

Per rispettare l’obbligo della tracciabilità si possono utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari, postali, bonifici bancari o postali.

Attenzione però: l’obbligo della tracciabilità va inteso in senso ampio e comprende anche i pagamenti effettuati da terzi se relativi ad automezzi aziendali. Così, ad esempio, se un dipendente effettua un rifornimento per un’ autovettura dell’impresa e anticipa i soldi di tasca propria, dovrà pagare con strumento tracciabile. Il rimborso (a piè di lista) avverrà nella busta paga, il cui pagamento (dal 1 luglio 2018) dovrà essere effettuato (obbligatoriamente) con strumenti tracciabili.

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