Lavoro a chiamata: scopri come attivarlo

Turismo, pubblici esercizi e Spettacolo: il Ministero identifica i settori non vincolati dal limite quantitativo per le prestazioni regolate dal lavoro a chiamata

5/5 - (2 votes)

Il Ministero del Lavoro, in risposta a un quesito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha diffuso una nota per chiarire l’applicabilità dell’eccezione al limite quantitativo del lavoro a chiamata nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Attraverso l’interpellanza numero 26 del 7 novembre 2014 il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha richiesto spiegazioni al Ministero del Lavoro riguardo l’eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

La risposta del Ministero ha chiarito che l’instaurazione del rapporto intermittente, o lavoro a chiamata, è ammessa, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Tale vincolo fa riferimento alle giornate lavorative prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo indeterminato.

Il limite quantitativo del lavoro a chiamata tuttavia non trova applicazione però nei casi in cui i datori di lavoro si trovino in alcune situazioni particolari che generino delle cause di esclusione

– siano iscritti alla Camera di Commercio con il codice di attività Ateco 2007 corrispondente ai settori del turismo dei pubblici esercizi e dello spettacolo;

– pur non rientrando nel codice Ateco corrispondente ai settori suddetti, svolgano attività proprie di tali settori applicando i relativi contratti collettivi.

L’interpretazione del Ministero fa riferimento a criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro. Il Ministero ha fornito gli indirizzi operativi in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro per il settore “turistico e dei pubblici esercizi”, affermando che le aziende interessate al nuovo regime fossero quelle iscritte alla Camera di Commercio con il codice di attività Ateco 2007 corrispondente e comprendendo, con successiva nota, anche le imprese che, pur non rientrando nella fattispecie precedente, svolgessero attività in quei settori e applicassero i relativi contratti collettivi.

La risposta ha però lasciato aperti numerosi dubbi.

Stando così le cose infatti, non dovrebbero rientrare nell’eccezione al limite quantitativo della tipologia del lavoro a chiamata, quei rapporti di lavoro che, pur regolati dai contratti collettivi dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.

Va inoltre ricordato che restano fermi i limiti individuati dagli articoli 34 e 40 del Decreto legislativo numero 276 del 2003 per l’ammissibilità del lavoro interinale, anche per le aziende dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. È vietata inoltre la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto allo sciopero, in caso di licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni dei lavoratori intermittenti e nelle unità produttive che abbiano in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento d’integrazione salariale, a carico di lavoratori con mansioni corrispondenti ai lavoratori intermittenti.

Tutti I Corsi
Avatar photo

Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

0 Commenti

Non ci sono commenti!

Non ci sono ancora commenti, ma puoi essere il primo a commentare questo articolo.

Lascia un commento