Gestisci un attività di affittacamere ? Da “oggi”puoi detrarre l’iva per i lavori di ristrutturazione edilizia

La Corte di Cassazione si è espressa: l’iva relativa alle fatture per lavori di ristrutturazione edilizia di un’immobile a destinazione abitativa adibito ad affittacamere e casa vacanze è detraibile.

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“L’iva relativa alle fatture per lavori di ristrutturazione edilizia di un’immobile a destinazione abitativa adibito ad affittacamere e casa vacanze è detraibile” ad affermarlo è stata la stessa Corte di Cassazione con la sentenza emessa il 29 aprile scorso.

La sentenza tiene infatti in considerazione la peculiarità commerciale dell’immobile, considerando quindi i lavori di ristrutturazione come spese per beni e servizi necessari per l’attività di impresa, e quindi pienamente ammissibili.

Ma vediamo nel dettaglio l’iter temporale di questa sentenza che non mancherà di influenzare il settore della ristrutturazione edilizia.

Nasce tutto in occasione dell’istanza di rimborso iva presentata da un soggetto esercente attività di affittacamere e casa vacanze, a cui l’Agenzia delle Entrate ha subito contestato l’indebita detrazione iva per lavori di ristrutturazione, poiché secondo l’Agenzia delle Entrate  tali lavori sarebbero stati effettuati su un immobile a destinazione abitativa.

D’altro canto invece, il contribuente ha sempre sostenuto che, nonostante la destinazione catastale abitativa, l’immobile costituiva un bene strumentale per la sua attività,  e che quindi la detraibilità dell’Iva per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti era una logica conseguenza.

Un classico esempio di burocrazia all’italiana, con le due parti che si sono “accapigliate” per anni fino alla definitiva sentenza della Corte di Cassazione di fine aprile.

Ricorsi e contro-ricorsi, nati da dei semplici lavori di ristrutturazione edilizia, a cui ha messo fine la suprema corte ricordando che il sistema dell’iva, armonizzato in forza delle disposizioni comunitarie succedutesi nel tempo, si fonda su due principi fondamentali:

  • il principio di neutralità dell’imposta, che ne riversa il carico sul consumatore finale e non sull’imprenditore;

  • il principio di detraibilità dell’imposta di quanto pagato dall’imprenditore per l’acquisto di servizi e beni necessari per l’attività svolta.

Due principi, soprattutto il secondo che, secondo la sentenza della Corte di Cassazione sanciscono l’assoluto principio di illimitatezza del diritto di detrazione nel caso in cui il bene immobile acquisito dall’impresa venga destinato sia all’attività di impresa che all’uso privato dell’imprenditore, “purché tale detrazione sia limitata alla parte in uso del bene ai fini dell’attività d’impresa del soggetto passivo”.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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