Rc professionale architetti: obblighi, coperture assicurative e convenzioni professionali

Ad entrare nel merito della norma è il Consiglio nazionale degli architetti, che ha definito le seguenti specifiche linee guida su Rc professionale architetti.

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Dal 2013, in seguito alla “Riforma delle Professioni” (DPR 137/2012), gli italiani che esercitano una libera attività, compresi quindi architetti, pianificatori e paesaggisti, hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC professionale architetti. La norma generale coinvolge gli iscritti agli ordini o albi professionali ma sancisce l’obbligatorietà nel caso in cui l’architetto svolga attività autonoma, anche occasionale, e in proprio.

L’obbligo è a carico dei professionisti che pongono la firma su un progetto e sono responsabili direttamente nei confronti del cliente per il lavoro svolto. Sono esclusi invece gli esperti che esercitano mansioni alle dipendenze di fatto di uno studio professionale di un ente pubblico o di una pubblica amministrazione. Nel caso di Studi associati sono da considerarsi assicurati soci e collaboratori esclusivamente per l’attività svolta in nome e per conto dello studio.

Ad entrare nel merito della norma è il Consiglio nazionale degli architetti, che ha definito le seguenti specifiche linee guida su Rc professionale architetti.

  • Rc professionale achitetti: l’obbligo è sancito dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138

  • La norma di riferimento è quella stabilita dal dal Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013.

  • Le specifiche sono contenute nell’art. 3, comma 5 del DL 138/11 che decreta “a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

  • Il professionista è inoltre tenuto a “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.

  • La violazione della norma, è bene ricordarlo, costituisce prima di tutto un illecito disciplinare. In realtà il mancato possesso di una polizza può creare gravi perdite patrimoniali a carico di chi involontariamente, durante l’esercizio della professione, causa danni a terzi.

L’assicurazione professionale è quella assicurazione di Responsabilità Civile Professionale che copre il patrimonio del professionista contro i rischi professionali nell’esercizio delle sue attività.”

Come ci spiega il broker assicurativo MioAssicuratore. La polizza di assicurazione professionale, a fronte del pagamento di un premio assicurativo annuale, copre il patrimonio del professionista assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi danneggiati dall’operato per errori, disattenzione, distrazione o dimenticanza. Continuano gli esperti, la polizza di responsabilità civile professionale è obbligatoria per tutte le professioni soggette ad iscrizione ad ordine o albo professionale dal 13 agosto 2013.

Una regolare copertura assicurativa garantisce l’architetto da colpe e danni. Nello svolgimento dell’attività l’architetto è costretto a fare i conti con responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari.

La valutazione corre ai danni patrimoniali, alla responsabilità civile contrattuale, alle colpe gravi o lievi ma anche alla violazione della privacy, alle colpe a carico di dipendenti e collaboratori, alla perdita di documenti, ed ancora a diffamazione, ingiuria e omissioni, solo per citare le colpe e i danni ricorrenti.

Il CNAPPC, Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, grazie ad una specifica circolare interpreta la norma declinandola ad alcuni casi specifici che rilevano criticità soprattutto laddove di parla di professionisti:

  • in regime di collaborazione in via continuativa con uno studio

  • dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l’ente avente rilevanza esterna (perizie, collaudi) e senza rilevanza esterna

  • dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.

  • Inarcassa stipula convenzione Rc professionale per il triennio 2016-2018

  • la copertura adeguata per gli architetti deve passare necessariamente attraverso un’assicurazione in grado di coprire tutti i danni nei quali il professionista di settore può incorrere.

Ed è su questa linea, in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di architetti, pianificatori e paesaggisti che Inarcassa, ente di previdenza di ingegneri ed architetti, ha stipulato una nuova convenzione assicurativa RC professionale architetti e tutela legale per il triennio 2016-2018.

Pensata per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, regolarmente iscritti all’Albo e muniti di Partita IVA, studi associati e società, la convenzione vede quale controparte la Assigeco di Milano, uno dei più importanti coverholder degli assicuratori Lloyd’s di Londra.

La convenzione consente agli architetti di “accedere all’esclusività della soluzione assicurativa direttamente con i Lloyd’s di Londra e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri) con la possibilità di ottenere ulteriori specifiche coperture, anche personalizzate (Progettista Esterno e Verificatore Esterno). Vi è inoltre la possibilità di attivare una polizza di tutela legal, spiegano in Inarcassa -“.

Rc professionale architetti: una scelta in regime di libero mercato

In realtà la scelta di una polizza è garantita dal regime di libero mercato, che consente ad ogni architetto di vagliare le offerte assicurative, valutare i preventivi e le condizioni, e stipulare l’assicurazione che meglio si adegua alle esigenze anche attraverso un sito di comparazione.

I costi variano a seconda della tipologia di contratto, dei massimali, delle clausole e di eventuali convenzioni.

Copertura adeguata anche nei casi di responsabilità solidale

Come fa rilevare il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, considerando anche la categoria degli architetti, è determinante che i professionisti ottengano dalla propria compagnia assicuratrice una copertura adeguata anche nei casi di responsabilità solidale.

A trattare l’argomento ha pensato il gruppo di lavoro “Ingegneria forense”. Il gruppo sottolinea che quando un professionista viene accusato di un danno, insieme ad altri soggetti, deve essere in grado di difendersi nel caso in cui il danneggiato pretenda da lui l’intero risarcimento.

Chi ha subito il danno di norma rivolge la richiesta di risarcimento al soggetto che vanta il patrimonio più solido, per questo motivo è bene che la Rc professionale preveda la copertura per i casi di responsabilità solidale.

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Giornalista, Fotoreporter, Copywriter, Blogger, Web Writer, Addetto Stampa per giornali, riviste, enti pubblici e blog aziendali. Provo a descrivere il loro mondo e le loro storie, le loro passioni e le loro idee. "Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile" P.R.

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