Tutti motivi di esclusione secondo il Nuovo Codice Appalti

Corso Codice Appalti e Gare d'Appalto
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Sai che gli operatori economici che partecipano ad una gara d’appalto possono essere esclusi se non possiedono precisi requisiti? L’introduzione del Nuovo Codice Appalti aggiornato, tramite il dlgs 36/2023, ha portato una serie di novità nel settore degli appalti pubblici, tra cui una definizione più precisa delle cause di esclusione dalle gare.

Questo articolo mira a fornire una panoramica completa sui motivi di esclusione nel Nuovo Codice Appalti, spiegando il perché di alcune scelte del legislatore e le principali differenze con il precedente dlgs 50/2016.

Cosa cambia con il Codice Appalti 2023: i nuovi articoli

Con l’avvento del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, la normativa ha introdotto nuove disposizioni per rendere più chiari i motivi di esclusione dalle gare d’appalto.

Nella versione precedente del codice, ovvero nel dlgs 50/2016, tutti i criteri per l’esclusione erano concentrati in un singolo articolo (articolo 80), che però è stato spesso oggetto di dubbi interpretativi e dispute legali. Per questo motivo, il legislatore ha optato per una suddivisione dell’originario articolo 80 in cinque articoli distinti, ognuno dedicato a uno specifico motivo di esclusione. Questa spinta verso una normativa più semplice e accessibile facilita in modo significativo sia gli operatori economici che le stazioni appaltanti, rendendo le procedure di gara meno complesse.

Ma quali sono i nuovi articoli?

  • Articolo 94, che elenca le cause di esclusione automatica;
  • Articolo 95, che si concentra sulle cause di esclusione non automatica, che richiedono quindi una valutazione;
  • Articolo 96, che stabilisce le norme procedurali relative all’esclusione;
  • Articolo 97, che tratta le cause di esclusione per i partecipanti a raggruppamenti;
  • Articolo 98, che definisce l’illecito professionale grave.

È quindi responsabilità dell’appaltatore verificare di possedere tutti i requisiti richiesti prima di presentare un’offerta. Vediamo adesso ciascun articolo più nel dettaglio.

Articolo 94: cause di esclusione automatica

L’Art. 94 del Nuovo Codice Appalti definisce le cause di esclusione automatica, identificando una serie di reati e condizioni che comportano l’immediata esclusione degli operatori economici dalle procedure di appalto. Queste includono condanne per delitti specifici, come:

  • Reati tentati o consumati legati agli articoli 416, 416-bis (associazioni a delinquere), 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 del codice penale, e l’articolo 2635 del codice civile.
  • False comunicazioni sociali previste dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
  • Frodi in danno degli interessi finanziari delle Comunità europee, come definite dall’articolo 1 della convenzione del 26 luglio 1995.
  • Reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine costituzionale, inclusi reati terroristici o connessi alle attività terroristiche.
  • Delitti relativi al riciclaggio, finanziamento del terrorismo (articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale) definiti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
  • Sfruttamento del lavoro minorile e tratta di esseri umani come definito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
  • Altri delitti che comportano come pena accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  • Circostanze legate a decadenza, sospensione, divieto o tentativi di infiltrazione mafiosa secondo il codice delle leggi antimafia (dlgs 159/2011).

Articolo 95: cause di esclusione non automatica

L’articolo 95 individua, invece, le motivazioni per un’esclusione non immediata dalle gare d’appalto, che richiedono cioè una specifica valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. Le situazioni incluse sono:

  • violazioni significative, debitamente verificate, delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi ambientali, sociali e lavorativi come definiti dalle leggi europee e nazionali, contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali specificate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE;
  • conflitto di interesse non risolvibile derivante dalla partecipazione di un operatore economico;
  • distorsione della concorrenza causata dal coinvolgimento anticipato degli operatori economici nella preparazione dell’appalto;
  • presenza di indizi significativi che suggeriscono la possibile attribuzione delle offerte a un unico centro decisionale, in seguito ad accordi tra vari operatori economici partecipanti alla stessa gara;
  • gravi illeciti professionali che mettono in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’offerente, come accertato dall’ente appaltante attraverso metodi appropriati (l’art. 98 specifica in dettaglio quali siano questi illeciti professionali).

In aggiunta, il secondo comma dell’articolo 95 introduce l’esclusione legata al mancato pagamento di imposte, tasse, e contributi previdenziali, separandola dalla precedente disposizione del dlgs 50/2016, che la inseriva tra i requisiti di ordine generale.

Articolo 96: disciplina dell’esclusione

Una delle novità più interessanti introdotte dal dlgs 36/2023 è il self cleaning. Si tratta di un istituto giuridico che consente agli operatori economici, che in passato avrebbero potuto essere esclusi per determinate cause, di dimostrare di aver adottato misure efficaci per correggere le irregolarità e migliorare le proprie politiche interne. In questo modo, gli operatori hanno ora la possibilità di continuare a contrattare con le pubbliche amministrazioni, anche in presenza di un motivo di esclusione.

Articolo 97: cause di esclusione dei partecipanti a raggruppamenti

L’articolo 97 stabilisce norme particolari per le cause di esclusione applicabili ai raggruppamenti di imprese. Un raggruppamento non viene automaticamente escluso da una gara d’appalto se uno dei suoi membri è interessato da una causa di esclusione (sia automatica che non automatica), a condizione però che siano soddisfatti specifici oneri:

  • al momento della presentazione dell’offerta, il raggruppamento deve informare la stazione appaltante riguardo la causa di esclusione verificatasi e l’eventuale perdita di un requisito di qualificazione, indicando anche l’identità del membro interessato;
  • il raggruppamento deve dimostrare di aver intrapreso azioni correttive o di averne dimostrato l’impossibilità prima della presentazione dell’offerta;
  • nel caso in cui la causa di esclusione emerga dopo la presentazione dell’offerta, il raggruppamento deve attuare e comunicare le misure correttive prima dell’aggiudicazione del contratto.

Articolo 98: l’illecito professionale grave

L’illecito professionale grave viene considerato tale solo se commesso direttamente dall’operatore economico. Questi includono, ma non si limitano a: esercizio abusivo di professione, bancarotta semplice o fraudolenta, delitti fiscali, societari, contro l’industria e il commercio, urbanistici e quelli contemplati dal dlgs 231/2001.

Un illecito professionale può essere identificato attraverso vari indicatori, tra cui: sanzioni amministrative da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, condotta illecita dell’operatore con tentativi di influenzare indebitamente le decisioni di appalto, carenze ripetute o significative nell’esecuzione di contratti precedenti, inadempimenti gravi verso subappaltatori o l’omessa denuncia di reati all’autorità giudiziaria.

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