Obbligo fatturazione elettronica, disponibile l’App gratuita dell’Agenzia delle Entrate: sanzioni e obblighi: tutto quello che devi sapere

Dal primo luglio 2018 al via l'obbligo della fatturazione elettronica per i subappalti della Pa: pubblicata dall'Agenzia Entrate un App specifica!

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È scattato dal 1° luglio 2018 l’obbligo della fatturazione elettronica per i subappalti della Pa. L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, ha realizzato un kit di servizi per agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017). È infatti dal 29 giugno disponibile l’App “FATTURAe”, con la quale è possibile predisporre e trasmettere le e-fatture in maniera rapida e sicura acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita Iva.

La funzionalità che consente di acquisire il QRCode del cliente è operativa anche sulla procedura web di predisposizione e invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI). Da lunedì 2 luglio è disponibile anche il pacchetto software da scaricare sul pc per predisporre le e-fatture anche se non si è connessi a internet.

Si ricorda che, in base alle modifiche previste dal Dl n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, viene rinviata al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione. Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendano adottare da subito questa modalità.

Fattura elettronica, sanzioni e obblighi: tutto quello che c’è da sapere

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

Fattura scartata – La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

Obbligo di utilizzo della fattura elettronica – Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Registrazione e conservazione cartacea – L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.
La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Appalti, fatturazione elettronica – È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi di oggi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio- consorziate.

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