D.L. n. 2039/2015 “Contenimento del Consumo del suolo e riuso del suolo edificato”: dal territorio arrivano le prime richieste di modifica

D.L. n. 2039/2015 “Contenimento del Consumo del suolo e riuso del suolo edificato”: il parere dei professionisti attivi sul territorio.

Riuso Urbano
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I Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di cuneo, di Mondovi’, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo esaminato il testo del decreto legge numero 2039/2015Contenimento del Consumo del suolo e riuso del suolo edificato” hanno ritenuto opportuno costituire un tavolo di lavoro riunito, al fine di esaminare nei minimi dettagli il testo e porre cosi all’attenzione dei legislatori le eventuali criticità rilevate e le problematiche che potrebbero emergere dall’approvazione del Disegno di Legge sul consumo del suolo così come oggi redatto.

Un Disegno di Legge che in linea di massima, almeno per quanto riguarda gli obiettivi finali, trova la condivisione degli ordini professionali territoriali sopracitati. I professionisti interpellati in materia infatti hanno dichiarato che la promulgazione di “una normativa che regoli il consumo del suolo e d il riuso del suolo edificato, sia di assoluta importanza in Italia”, quello che viene chiesto infatti è più che altro uno sforzo maggiore (con aiuti e semplificazioni ndr) per quanto riguarda il recupero del costruito esistente.

“Ricordiamo” si legge nella nota stampa diffusa dagli ordini professionali territoriali “che il Disegno di Legge sul “Contenimento del Consumo del suolo e riuso del suolo edificato”, nato come provvedimento emergenziale a seguito dell’iniziativa dell’allora Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del Governo Monti, Dott. Mario Catania, che ha attraversato una fase travagliata di maturazione ancora in itinere, ha il merito di averci fatto “pensare” ad un’altra tipologia di urbanistica, rivolta all’indiscussa necessità di preservare il contenimento del consumo del suolo, inteso come “bene comune” e come tale da salvaguardare”.

Valutando il Disegno di Legge sul Contenimento del Consumo del suolo e riuso del suolo edificato in senso generale, gli ordini professionali territoriali sopra indicati hanno rilevato i seguenti dubbi e/o punti critici:

  • In merito alla proposizione di un target di consumo di suolo da decidere a livello nazionale, da ripartire tra le Regioni in sede di conferenza unificata e successivamente da distribuire ai Comuni, pur comprendendo il meccanismo, non se ne vede la pratica modalità attuativa, non potendo ad oggi immaginare quale sarà il criterio con cui le Regioni si divideranno il target del consumo del suolo e come a sua volta tale target verrà poi suddiviso tra le Provincie e tra i Comuni.

  • Dal testo del Disegno di Legge pare che, in mancanza di un accordo e della conseguente necessaria deliberazione della Conferenza unificata Stato – Regioni, scatterebbe la norma transitoria che impedirebbe ogni forma di consumo del suolo, con una diversificazione per le regioni e le province autonome, premiando tra queste, quelle che hanno consumato più suolo. Tale norma, presenta un problema giuridico in merito alla cancellazione di previsioni di sviluppo già approvate dai piani vigenti.

  • Altro particolare che a Ns. parere emerge dal Disegno di Legge così come formulato, è quello che sembri considerare completamente marginali tutte le attività economiche che non siano rivolte alla tutela dell’attività agricola.

  • Inoltre, nonostante sia auspicabile che le future leggi non siano complicate e farraginose come le precedenti, appare riduttivo che, trattando una normativa avente una portata di così enorme spessore e vastità, che riguarda molteplici campi di interesse (politico, socioeconomico, urbanistico, edilizio) e la loro concatenazione, la stessa sia condensata in soli 11 articoli;  pur  essendo previsto che successivamente possa essere integrato da decreti attuativi, che possano definire maggiormente le modalità applicative è quantomeno auspicabile che il Disegno di Legge, sia integrato, già in prima pubblicazione, con una disciplina attuativa che consenta l’esecuzione delle politiche di contenimento del consumo del suolo e il riuso di quello edificato, con strumenti di attuazione chiari e tempestivi per gli amministratori e per gli operatori del settore; Invero è prevedibile soltanto una lacuna normativa nelle more di uscita dei citati decreti attuativi, causa oramai consolidata di interpretazioni e contenziosi, con conseguente blocco di qualsiasi attività edilizia.

  • Le politiche Regionali ( per quanto riguarda la Regione Piemonte), intraprese in questi anni con leggi per il recupero dei sottotetti, dei rustici, il piano casa, sono state attuate nell’ottica del recupero del patrimonio esistente al fine di contenere il consumo del suolo; si chiede come questa nuova normativa potrà integrarsi, in particolare sul piano casa, senza penalizzare il cittadino.

  • Come si pensa di rispettare il principio della perequazione sancito dalla L.R. 56/77?

  • Trattandosi di un Disegno di Legge che sicuramente dovrà prevedere degli aggiornamenti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, quale procedura i comuni dovranno utilizzare per adeguarsi? È prevista una procedura a doc oppure i Comuni procederanno con Varianti Strutturali, di cui ben tutti conosciamo la tempistica?

  • In generale il Disegno di Legge, per come attualmente scritto pare di difficile approvazione nel contesto sociale e normativo e può avere un effetto devastante per l’economia locale, basti  pensare ai piccoli e medi comuni, in particolare quelli montani e/o comunque svantaggiati, che con norme di questo tipo rischierebbero di andare in default o collasso totale, con conseguente definitivo spopolamento. Si pensi alla penalizzazione di quelle piccole e medie aziende agricole e produttive esistenti, che stoicamente resistono e che sono la  linfa vitale e l’ultima stazione di salvataggio prima della desertificazione e dell’abbandono di questi piccoli centri, con un effetto devastante sull’economia locale e sull’occupazione. Tali aziende si troverebbero di fatto  impedite nella possibilità di mantenere le proprie attività ed adeguarle alle normative (sempre  più restrittive) sul benessere animale, sulla sicurezza, ecc. in quanto impossibilitate a realizzare eventuali ampliamenti necessari per restare competitive nei mercati.

  • Pur nel rispetto delle proprie competenze e pertanto lasciando alla amministrazioni locali l’espressione delle criticità da loro riscontrate in questo Disegno di Legge, non si può fare un breve accenno ai problemi che a Ns. parere deriverebbero dalla sua approvazione in merito ai diritti acquisiti che verrebbero meno, al problema dei mancati introiti che si verranno a creare IMU, Contributi di Costrizione (Oneri + CUC).

Premesse le osservazioni di carattere generale di cui sopra, al fine di un esame più approfondito del Disegno di Legge sul Contenimento del Consumo del suolo e riuso del suolo edificato, gli ordini professionali piemontesi già elencati, ritengono necessario richiedere alcuni chiarimenti anche su alcuni singoli articoli che lo costituiscono:

  • Articolo 1, comma 5, si richiedono chiarimenti su come può essere favorito uno sviluppo agricolo in aree urbanizzate, vale a dire un lotto non ancora edificato che ricade però in un’area già antropizzata;

  • Articolo 2, comma b): Cosa si intende per superficie agricola seminaturale? Non si comprende come sia possibile ricomprendere in questa norma degli spazi inedificati e/o urbanizzati (compromessi); scusate questa osservazione non la comprendo, potete darmi indicazioni?;

  • Articolo 2, comma f): Cosa si intende per “mitigazione”?

  • Articolo 4, si nutrono seri dubbi sull’effettiva applicabilità dei vari commi, a partire dal censimento e sulle conseguenze nel caso in cui il Comune sia inadempiente e la Regione non proceda in via sostitutiva; gli obblighi delle varie amministrazioni ed enti paiono complesse e dispendiose;

  • Articolo 6 afferma che le pianificazioni possono qualificare insediamenti rurali in COMPENDI AGRICOLI NEO-RURALI. Non viene spiegato in maniera esaustiva come avverrà l’individuazione e la formazione di qualificazione di tali compendi agricoli neorurali. Cosa succede agli agglomerati rurali esistenti e che non verranno qualificati con tale destinazione urbanistica?

  • Articolo 6, comma 5): Si esprimo poi dubbi in merito alle destinazione d’uso ammesse, al vincolo ventennale, alla non possibilità di frazionare, considerandoli beni indivisibili sino al ventesimo anno della trascrizione del vincolo; addirittura in caso di successione mortis causa, il compendio non potrà essere frazionato, limitando fortemente la possibilità di disporre del bene e comunque obbligando a mantenere uno status quo fortemente limitativo e dannoso.

  • Articolo 11: In relazione a tale articolo, detto che il divieto assoluto di consumo di suolo fino all’emanazione dei provvedimenti previsti e comunque non oltre tre anni, a Ns. avviso è un norma che viene calata in modo eccessivamente perentorio e senza il coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate, si ritiene opportuno che sia riscritto, richiedendo in particolare una precisazione su cosa si intende per “Procedimento in Corso”.

“Tale Disegno di Legge sul “Contenimento del Consumo del suolo e riuso del suolo edificato” denunciano i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di cuneo, di  Mondovi’,  l’Ordine  degli  Ingegneri  della Provincia di Cuneo, e l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo “se approvato così come oggi scritto, creerebbe agli immobili che necessitano di accertamento di conformità edilizia, meglio nota quale “Sanatoria Edilizia”, così come per gli immobili soggetti ad aste giudiziarie; di fatto nel triennio di divieto assoluto di consumo di suolo, ne verrebbe impedita la loro commerciabilità con disagi e danni immaginabili. Pertanto, intendendo ancora opportuno sottolineare l’importanza della tutela del suolo, con questo documento abbiamo voluto far emergere gli enormi disagi che provocherebbe l’approvazione di questo Disegno di Legge, se non sarà modificato, soprattutto in un periodo già di fortissima crisi del settore edilizio, segnalando come  il cittadino, non addetto ai lavori, non percepirà le limitazioni che tale legge apporterà sulla possibilità di realizzare nuove costruzioni e/o ampliamenti di quelle esistenti, fino a quando non ne sarà direttamente interessato”.

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